COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 20 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.S.D. VOLUNTAS NOVARA in riferimento alla gara VOLUNTAS NOVARA – SPORTING 2001 disputatasi il 2/03/08 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone Unico

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 20 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.S.D. VOLUNTAS NOVARA in riferimento alla gara VOLUNTAS NOVARA – SPORTING 2001 disputatasi il 2/03/08 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone Unico All’esito della gara VOLUNTAS NOVARA – SPORTING 2001, disputatasi il 2/03/08 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone Unico e terminata con il risultato di 2 – 1 a favore dello SPORTING 2001, la A.S.D. VOLUNTAS NOVARA proponeva tempestivo reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore D’ANGELO Antonino in posizione irregolare, in quanto tesserato con il numero di matricola 5084822 per la Società F.C.D. BICOCCA. La Commissione disciplinare territoriale, • dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Società VOLUNTAS NOVARA ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte dello SPORTING 2001, del calciatore D’ANGELO Antonino perché non regolarmente tesserato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali; • osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il suddetto giocatore risulta essere tesserato per la F.C.D. BICOCCA, ma risulta altresì che, dalla data del 20/09/07, lo stesso è stato concesso in prestito con regolare trasferimento alla A.S.D. SPORTING 2001; • ritenuto, quindi, che il giocatore D’ANGELO Antonino abbia preso parte alla gara in questione con pieno titolo; DELIBERA 1) di respingere il reclamo di che trattasi; 2) di confermare, conseguentemente, il risultato di 2 a 1, a favore dello SPORTING 2001, acquisito sul campo; 3) di disporre l’incameramento della prescritta tassa di reclamo di € 130 (centotrenta) che deve essere addebitata alla Società VOLUNTAS NOVARA perché non versata.
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