COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 73 / stagione sportiva 2007/2008 – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Chesi Maurizio, dirigente tesserato per la ASD Castelfranco 1921 Stella Rossa per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. – A.S.D. Castelfranco 1921 Stella Rossa per la violazione dell’art. 4, comma 2, in conseguenza del comportamento tenuto dal proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 73 / stagione sportiva 2007/2008 – Deferimento della Procura Federale a carico di: - Chesi Maurizio, dirigente tesserato per la ASD Castelfranco 1921 Stella Rossa per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. - A.S.D. Castelfranco 1921 Stella Rossa per la violazione dell’art. 4, comma 2, in conseguenza del comportamento tenuto dal proprio tesserato. A seguito di fatti emersi nel corso di un procedimento avviato nei confronti di un calciatore tesserato per la ASD Castelfranco 1921 Stella Rossa e comunicati da questo Collegio, la Procura Federale ha qui deferito il dirigente Maurizio Chesi, e quindi la Società di appartenenza, per rispondere di quanto indicato in epigrafe. Questi i fatti : in sede dibattimentale del precedente procedimento il Chesi, su domanda del Presidente del Collegio, affermava di aver sottoscritto la deposizione da lui resa al rappresentante dell’allora esistente Ufficio Indagini, senza leggerla e comunque di aver errato nella propria deposizione in quanto era suo intendimento affermare che la Società era solita sanzionare i propri calciatori autori di violazioni con autonomi provvedimenti disciplinari, cosa che nella fattispecie non era invece avvenuta essendosi ritenuto il comportamento del calciatore oggetto di quel deferimento immune da colpe. Detta affermazione risultata del tutto in contrasto con la dichiarazione sottoscritta e rilasciata all’U.I. del seguente tenore : ”Quando venni a conoscenza dell’accaduto provvidi alla sospensione del Novelli per due settimane e informai i genitori…..” ha indotto questa Commissione a segnalare l’accaduto alla Procura Federale, la quale ritenendo sussistere gli estremi della violazione dell’art. 1 del C.G.S. ha disposto l’odierno deferimento. Disposto il dibattimento per il giorno 8 febbraio 2008, esso è stato differito alla data odierna per improvvise, sopravvenute, difficoltà che hanno impedito la presenza del rappresentante della Procura Federale, in ciò accomunato al Presidente del Collegio nelle medesime circostanze. In conseguenza di ciò è stata disposta una nuova notifica degli atti con la convocazione delle parti per la data odierna. Sono presenti: - per la Procura Federale l’Avvocato Roberto Lombardi, sostituto Procuratore; - nessuno degli incolpati è presente avendo il Sig. Maurizio Chesi comunicato, a mezzo fax, di non poter intervenire al dibattimento perché ammalato, mentre il legale rappresentante della A.S.D. Castelfranco Stella Rossa ha telefonicamente dichiarato di non poter intervenire per altri impegni assunti. Non risulta prodotta alcuna memoria difensiva. Ricostruiti i fatti che hanno dato luogo al deferimento il Presidente del Collegio dà la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, rilevata la sussistenza del fatto in quanto risultante per tabulas dagli atti processuali, ritiene il Chesi pienamente responsabile di quanto contestatogli per cui chiede gli venga inflitta la inibizione per sei mesi. Alla Società, per la conseguente responsabilità oggettiva, la sanzione della ammenda per € 500,00. Così esaurita la fase dibattimentale la C.D.T.Toscana passa a decisione. E’ indubbio che esista un evidente contrasto tra la deposizione resa dal Chesi all’U.I. e quanto dichiarato in sede di deposizione dibattimentale innanzi il Collegio per cui diventa necessario chiedersi a cosa tale comportamento sia dovuto. E’ evidente che la prima dichiarazione sia stata rilasciata con l’intento di evitare, o di attenuare, al calciatore inquisito una sanzione attraverso l’affermazione di essere stato il medesimo già sanzionato direttamente dalla Società. In sede di dibattimento la questione deve essere apparsa più grave per cui è stato effettuato un vero e proprio cambio di rotta peraltro in modo maldestro. Giova tal proposito rilevare che in sede di memoria difensiva la Società Stella Rossa ha addirittura affermato che il Chesi “…. Non ha mai dichiarato di avere effettivamente sospeso il Novelli per due settimane….” smentendo in tal modo la precisa ed inequivocabile dichiarazione del Chesi “ ….provvidi alla sospensione….”. Il comportamento del Chesi non appare altro quindi che essere un espediente volto a tentare di evitare o limitare i provvedimenti disciplinari che, inevitabilmente, gli Organi di Giustizia Sportiva avrebbero assunto a carico del calciatore. Il suo comportamento costituisce evidente violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, con conseguente applicazione delle sanzioni previste. Egualmente oggetto di sanzione deve essere la Società Castelfranco Stella Rossa emergendo, dalle deposizioni rese dai tesserati in occasione del primo deferimento, che essa non poteva non essere a conoscenza del comportamento tenuto dal proprio dirigente e, di conseguenza, è responsabile in via oggettiva. P.Q.M. la C.D.T., condividendo l’assunto del rappresentante della Procura Federale e ritenendo le richieste formulate assolutamente congrue, delibera di inibire il Sig. Maurizio Chesi da ogni attività per la durata di mesi sei. Commina alla Società Castelfranco Stella Rossa, per la connessa responsabilità oggettiva, la sanzione della ammenda di € 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it