COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 195 – stagione sportiva 2007/08 Gara Elba 2000 Capoliveri – Donoratico (0-1) del 10/2/08. Campionato di I categoria. In C.U. n.34 del 14/2/08 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 195 – stagione sportiva 2007/08 Gara Elba 2000 Capoliveri – Donoratico (0-1) del 10/2/08. Campionato di I categoria. In C.U. n.34 del 14/2/08 C.R.T. Reclama la società Elba 2000 Capoliveri avverso la squalifica fino al 15/05/08 inflitta al calciatore Candrian Salvatore “ per aver spinto il D.G. al petto facendolo indietreggiare di circa tre metri. Da tale gesto il D.G. non riportava conseguenza”. La reclamante non nega il fatto, sostenendo tuttavia non corrispondente al vero l’indietreggiamento di tre metri subito dal D.G. il quale, probabilmente, ha stabilito tale misura emotivamente. Chiede una riduzione della sanzione ( almeno fino al 30/03/08 ?) e di essere udita avanti al Collegio. L’arbitro, nel supplemento di rapporto ribadisce il primo scritto, sostenendo la mancanza di conseguenze e di dolore. La società, nonostante la rituale convocazione non si è presentata in udienza, inviando altresì un fax nel quale dichiara l’impossibilità del tesserato Candrian a partecipare al dibattimento. La C.D.T.T. rileva quanto segue. In primo luogo, il Collegio ribadisce che al dibattimento può partecipare il presidente della società (ancorché non inibito) o un suo rappresentante munito di delega scritta. Può altresì partecipare il soggetto sanzionato, soltanto nel caso in cui svolga il reclamo in proprio. Quindi, nel caso di specie, l’impossibilità del Candrian a partecipare all’udienza, costituisce fatto irrilevante in quanto lo stesso, non avendo svolto in proprio il gravame, non ha alcun titolo per essere presente. Per quanto attiene il merito della vicenda, si può sostenere, senza possibilità di errore, che i fatti contestati sono realmente avvenuto così come riportati e l’unica divergenza consiste nel quantificare, sotto l’aspetto sanzionatorio, i medesimi. Orbene, la versione fornita dall’arbitro appare condivisibile ed il G.S., proprio nell’ottica del gesto tutto sommato fine a se stesso (spinta con indietreggiamento), il quale non ha provocato dolore né altre conseguenze, ha correttamente individuato l’entità della sanzione tenendo ben presenti tutti i connotati dell’azione. Per quanto attiene infine il “suggerimento” circa l’individuazione della “giusta sanzione” fornita dalla reclamante, il Collegio ricorda che il compito degli appellanti è quello di fornire, provandolo, un diverso contesto fattuale rispetto a quello emerso in prime cure, in modo da indurre l’Organo di secondo grado a ridisegnare i fatti avvalendosi delle maggiori possibilità istruttorie che il C.G.S. gli fornisce rispetto al primo Giudice e non altro. In altri termini, ad ognuno il suo mestiere. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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