COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 202 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva dilettantesca Sancat avverso alla squalifica fino al 21/04/2008 inflitta dal G.S. al giocatore Neri Gabriele (C.U. n. 33 del 20/02/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 202 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva dilettantesca Sancat avverso alla squalifica fino al 21/04/2008 inflitta dal G.S. al giocatore Neri Gabriele (C.U. n. 33 del 20/02/2008) Il G.S. motivava così la sanzione applicata nei confronti del portiere Neri Gabriele per il comportamento tenuto durante l’incontro contro la Società Pianuglia disputatosi in data 16/02/2008: “A fine gara correva verso il D.G. ed una volta raggiunto gli teneva le mani sul petto impedendogli di uscire dal terreno di gioco offendendolo e minacciandolo ripetutamente. Veniva allontanato a fatica con l'aiuto di alcuni dirigenti”. Ricorre la società chiedendo una riduzione della squalifica considerata eccessiva. L’impugnante, pur non contestando la dinamica dei fatti, segnala che, al contrario di quanto asserito nel rapporto di gara, il proprio portiere non avrebbe mai avuto alcun contatto con il D.G. essendosi limitato a protestare per una conduzione arbitrale apparsa incerta. Il giocatore poi non avrebbe utilizzato, nella vivace protesta, frasi offensive o irriguardose e si sarebbe allontanato dal campo, richiamato dal proprio allenatore, senza necessità di intervento da parte dei dirigenti presenti. All’udienza del 14 marzo 2008 veniva ascoltato il Sig. Paolo Tonnesi, allenatore della Sancat, in rappresentanza del proprio Presidente che, letto il supplemento arbitrale, si riportava all’atto introduttivo del giudizio. Evidenziava comunque, in modo pacato ed estremamente credibile che, seppur all'interno di una vivace protesta il giocatore si sarebbe comunque limitato ad una condotta alterata ma mai effettivamente lesiva né dell'incolumità né della dignità del D.G.. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente questa C.D.T. deve rilevare che l'originario rapporto di gara era associato ad un allegato, scritto a macchina e non sottoscritto dal D.G.. Occorre rammentare che in numerose decisioni adottate nell'ambito della Giustizia Sportiva si è sempre evidenziata la necessità che gli atti di gara siano riconducibili all'auctoritas dell'arbitro; pertanto il medesimo, quando per ragioni di “spazio fisico” non abbia la possibilità di trascrivere tutti i fatti accaduti in campo nell'apposito modulo, ha comunque l'onere di sottoscrivere l'allegato per fornire al medesimo il valore probatorio determinato dall'art. 35 C.G.S.. Risulta pertanto evidente che tale allegato non possa essere utilizzato ai fini dell'adozione dell'originario provvedimento disciplinare; il vuoto probatorio che ne deriva viene in questo procedimento compensato dal supplemento, espressamente richiesto e presente nel fascicolo, che ripercorre comunque i fatti ricostruendo la condotta illecita del portiere. Sulla scorta dei nuovi elementi istruttori, pur sussistendo forti dubbi sull'esistenza o, in ogni caso, sulla consistenza del presunto contatto, deve essere sottolineato che sussistono elementi incontestati quali la corsa sul campo e l'intervento dell'allenatore finalizzato tranquillizzare il giocatore. In tale dinamica appare comunque inverosimile che al termine della gara il calciatore , dopo una corsa per raggiungere il D.G. che si trovava dalla parte opposta del campo si sia limitato a proferire solo veementi critiche senza scadere nelle frasi minacciose ed offensive dettagliatamente descritte nel supplemento. Il supplemento descrive infatti la condotta indubbiamente intimidatrice del giocatore che, certamente, non può essere in alcun modo classificata come mera protesta. In effetti, pur escludendo la sussistenza del presunto “contatto fisico” con il D.G. (contatto che, qualora si fosse realizzato, avrebbe, da solo, giustificato una squalifica ben più pesante di quella irrogata) la platealità, la durata e la veemenza delle proteste poste in essere da un giocatore di esperienza come l'estremo difensore del Sancat, appare meritevole della squalifica irrogata. La sanzione risulta pertanto corretta, adeguata ed in linea con le precedenti decisioni sportive. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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