COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 212 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della Rondinella calcio srl avverso dec. G.S.T Toscana. Squalifica santini Andrea per 5 gare (C.U 35 del 21.02.2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 212 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della Rondinella calcio srl avverso dec. G.S.T Toscana. Squalifica santini Andrea per 5 gare (C.U 35 del 21.02.2008) Con reclamo, inoltrato in data 04 marzo 2008, la soc. Rondinella chiede una revisione del provvedimento in oggetto indicato , assunto in primo grado, a seguito di fatti e situazioni verificatesi in occasione dell’incontro lanciotto campi – Rondinella del 16.02.2008. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’ art. 46 comma 4 Codice Giustizia Sportiva. Osserva il Collegio come il dettato regolamentare indichi in sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare , il termine ultimo e perentorio per l’inoltro del reclamo. C.U. N. 40 del 20/3/2008 – pag. 1635 Nel caso di specie , la societa’ Rondinella , ha prodotto il ricorso in data 04 marzo 2008 , cinque giorni oltre il termine che si ripete essere perentorio . P.Q.M. La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa
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