COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 209 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S.D. Futsal Montelupo Avverso Squalifica Fino Al 2182008 Del Calciatore Niccolai Alessio (C.U. N° 35 Del 2122008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 209 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S.D. Futsal Montelupo Avverso Squalifica Fino Al 2182008 Del Calciatore Niccolai Alessio (C.U. N° 35 Del 2122008) Reclama la A.s.d. Futsal Montelupo avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale Toscano con la seguente motivazione: “ Espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, a fine gara tentava di colpire l’arbitro con una pedata. Tentativo non posto in essere per il pronto schivarsi del D.G.. Uscendo dal campo offendeva l’arbitro”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva, peraltro non negando che i fatti descritti nel rapporto di gara si siano realmente verificati, sia in relazione al Niccolai sia in relazione ad altri tesserati della società per i quali la Futsal Montelupo non ha proposto reclamo. In definitiva la reclamante neppure nega l’episodio del tentativo di pedata al D.G., ma ritiene che tale gesto del calciatore debba essere considerato come “gesto di stizza”, argomentando inoltre che se il Niccolai avesse voluto veramente colpire l’arbitro avrebbe reiterato il gesto fino a riuscirci. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. I fatti a carico del calciatore sanzionato non sono in discussione poiché la stessa controparte li ammette, anche se cerca di evidenziare la diversa configurabilità dell’episodio più grave (il tentativo di calcio), cercando di sminuire il tentativo di violenza a gesto di stizza. Invero nella casistica di cui questa C.D. in molti anni di attività in seno alla giustizia sportiva è a conoscenza, è la prima volta che un gesto di stizza si sarebbe concretizzato in un tentativo di pedata. Sono stati interpretati come gesti di stizza, di volta in volta, il lancio della maglia, della fascia di capitano, del pallone, addirittura di borracce dell’acqua, si potrebbe forse ipotizzare come gesto di stizza anche, una lieve spinta, ma mai si potrà ritenere il tentativo di dare una pedata all’arbitro come gesto di stizza e non come tentativo di violenza. Del resto anche la descrizione che ne fornisce l’arbitro nel rapporto, e confermata nel supplemento, permette di considerare un tentativo di violenza, posto che il calcio non è andato a segno per il pronto schivarsi del D.G.. Né pare che la situazione di confusione descritta dalla reclamante possa in alcun modo giustificare il comportamento del Niccolai. Quanto poi alla circostanza addotta come “prova” della non intenzionalità del comportamento, che se il calciatore avesse veramente voluto colpire il D.G. avrebbe reiterato il tentativo fino a riuscirci, appare veramente inconferente. La sanzione irrogata appare del tutto congrua in relazione ai gravi fatti contestati e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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