COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 169 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dal G.S. La Pietà avverso la decisione del G.S. Territoriale di Prato che ha squalificato il calciatore D’Eboli Alessandro per 6 (sei) gare. C.U. N° 29 del 05.02.2008.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
169 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dal G.S. La Pietà avverso la decisione del
G.S. Territoriale di Prato che ha squalificato il calciatore D’Eboli Alessandro per 6 (sei) gare.
C.U. N° 29 del 05.02.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava il calciatore D’Eboli Alessandro poiché espulso per
offese al D.G., a fine gara reiterava le stesse calciando il pallone verso il D.G. da dieci metri senza
colpirlo, sanzione aggravata per il suo ruolo di capitano.
Il fatto accadeva in occasione della gara Pietà 2004 – Viaccia Calcio del 2 febbraio 2008.
Avverso tale provvedimento propone reclamo la società La Pietà, confermando le frasi proferite,
ma negando che il tesserato abbia tirato il pallone verso il Direttore di Gara (in tutt’altra direzione,
sostiene).
Conclude con una richiesta di mitigazione della sanzione, precisando che il giocatore è stato
prontamente e duramente ripreso all’ordine sia dall’allenatore sia da alcuni dirigenti.
Il reclamo non merita accoglimento.
L’episodio contestato dal primo Giudice appare chiaro in tuta la sua gravità dal rapporto di gara
(“tentava di calciarmi il pallone addosso senza avermi preso da circa 10 metri”).
Sulla dinamica, quindi, la tesi della società non merita accoglimento, non essendo equivocabile né
altrimenti interpretabile quanto descritto dall’arbitro.
Anche sulla volontarietà del gesto non vi sono dubbi: la descrizione dell’arbitro è chiara.
Sull’entità della sanzione, invece, il problema appare di più ampia portata. Infatti è noto che il
calcio al pallone che colpisce il D.G. è, per orientamento consolidato, sanzionato con la squalifica
di circa un anno. Sei mesi, poi, è la sanzione generalmente applicata laddove il D.G. non venga
colpito. Questa Commissione Disciplinare ritiene non modificabili queste sanzioni per le fattispecie
indicate.
Da quanto sopra, deriva immediatamente la considerazione che il Primo Giudice sia stato
oltremodo mite sull’irrogazione della squalifica, tenuto anche conto della veste di capitano del
D’Eboli.
Come già questo Collegio ha avuto modo di evidenziare in altre occasioni, in fattispecie come
quella in esame si è posto il problema se applicare o meno la disciplina della cosiddetta “reformatio
in peius”, che consente al Giudice di Appello di inasprire le sanzioni comminate dal Giudice di
prima istanza.
La C.D. ha cercato il più possibile di evitare l’applicazione di tale principio, poiché ha sempre
ritenuto oltremodo penalizzante una decisione più severa in assenza di un ulteriore grado di
giudizio (in tal senso, è sempre stata massima l’attenzione di garantire alle società equità di
trattamento).
Il nuovo C.G.S., come è noto, oggi consente espressamente e senza equivoci, all’art. 36 comma 3,
di inasprire le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
Le considerazioni fin qui svolte non consentono, a questa Commissione, di esimersi dal valutare
diversamente le risultanze del procedimento di primo grado, dovendole in qualche modo riallineare
con quanto già deciso in casi similari, tenendo conto di tutte le attenuanti possibili, e non senza
valutare la circostanza che l’inasprimento della sanzione avvenga davanti ad un Giudice di
Appello, ovvero dopo che si è già svolto un grado di giudizio.
Tutte le considerazioni sopra svolte, pertanto, consigliano un inasprimento della sanzione che si è
ritenuto equo individuare in due giornate in più rispetto a quelle comminate.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e commina la squalifica complessiva di 8
(otto) giornate effettive al calciatore D’Eboli Alessandro. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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