COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 199 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’U.S.D. Bagni di Lucca avverso la decisione del G.S. Territoriale di Lucca che ha squalificato l’allenatore Grasseschi Michele fino al 18.04.2008. C.U. N° 33 del 21.02.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 199 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’U.S.D. Bagni di Lucca avverso la decisione del G.S. Territoriale di Lucca che ha squalificato l’allenatore Grasseschi Michele fino al 18.04.2008. C.U. N° 33 del 21.02.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale comminava la squalifica di mesi due all’allenatore Grasseschi Michele poiché allontanato per aver offeso e minacciato l’Arbitro, doveva intervenire con forza il massaggiatore per condurlo negli spogliatoi. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo l’U.S.D. Bagni di Lucca, asserendo la sproporzione della sanzione, tale da renderla ingiustificata a fronte dell’accaduto. Senza negare quanto successo, la reclamante imputa il nervosismo del proprio allenatore a quanto accadutogli personalmente prima della gara, evidenziando altresì il sempre corretto comportamento del tesserato. Conclude con la richiesta di riduzione della squalifica e la disponibilità dello stesso incolpato ad essere udito. Il D.G., nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, ha confermato quanto già risultante agli atti. Il reclamo non merita accoglimento. Preliminarmente il Collegio ribadisce come la richiesta di audizione personale, eventuale, possa essere richiesta solo dal soggetto che ha proposto reclamo, e la richiesta deve essere assolutamente inequivocabile. In merito al fatto contestato: il tenore delle offese e le minacce sono state dettagliatamente riferite dall’arbitro, e lo stesso ha confermato l’uso della forza per far allontanare il sig. Grasseschi. La non perfetta tranquillità emotiva del tesserato, come indicato dalla società, non può giustificare il comportamento sanzionato. La squalifica comminata dal Primo Giudice appare pertanto assolutamente equa e conforme con quanto accaduto, tenuto conto della qualifica di allenatore ricoperta dall’incolpato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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