COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 215 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D Calcio CERTALDO avverso la inibizione dell’allenatore Sig. MANGANIELLO MARCO, inflitta dal G.S.T. Provinciale di Firenze fino al 13 aprile 2008 (Com. Uff. n. 34 del 27 febbraio 2008).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
215 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D Calcio CERTALDO avverso la
inibizione dell’allenatore Sig. MANGANIELLO MARCO, inflitta dal G.S.T. Provinciale di
Firenze fino al 13 aprile 2008 (Com. Uff. n. 34 del 27 febbraio 2008).
Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D.T Toscana, chiedendo la riduzione della
sanzione come sopra inflitta al proprio allenatore, Sig. MANGANIELLO MARCO, che il G.S. T. di
Firenze aveva così motivato: “A fine gara, mentre il D.G. si apprestava a fare la doccia, bussava
alla porta dello spogliatoio dell’arbitro chiedendo i documenti della gara e proferendo frasi
irriguardose all’indirizzo del medesimo. Finita la doccia, l’Arbitro usciva dallo spogliatoio per
consegnare i documenti e trovava di nuovo il Manganiello il quale reiterava il comportamento
gravemente irriguardoso nei confronti del D.G. e mentre si allontanava lo minacciava e lo
offendeva”-
Deduceva la reclamante che a fine gara “…l’allenatore Manganiello andava dal D.G. chiedendogli
gentilmente la consegna del proprio documento perché aveva premura essendo insorto un
problema familiare. Il DG dilazionava in modo scortese tale adempimento, rinviando a dopo che
avesse fatto la doccia. In tale momento, il MANGANIELLO spazientito reiterava la richiesta, senza
peraltro usare alcuna offesa verso l’arbitro ”.
L’arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l’accaduto, illustrato come nella motivazione sopra
riportata dal G.S.P.T. di Firenze.
Nel supplemento qui inoltrato ha precisato che era spogliato sotto la doccia neppure avendo
sentito bussare; al che, aveva invitato il suo interlocutore ad attendere il momento di essersi
rivestito; quindi, una volta uscito, aveva riferito al MANGANIELLO che i documenti li avrebbe
riconsegnati al Dirigente accompagnatore (anche perché la tessera del MANGANIELLO non era in
corso di validità). Per tutta riposta, il MANGANIELLO si era espresso con la seguente frase: “…
Cazzo mica posso aspettare i tuoi porci comodi, io devo andare a prendere le bimbe….” Ed
ancora, andandosene, “….se succede qualcosa alle bimbe, ti faccio causa stronzo…”. Lo stesso si
era anche affacciato alla finestra dello spogliatoio, costringendo il DG a tapparla con un
asciugamano.
Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la
volontarietà della condotta del MANGANIELLO, evidentemente così come apprezzata visivamente
e dal punto uditivo dall’arbitro. Come tale, non può non prevalere sulla diversa, eventualmente
offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali.
La sanzione stabilita è congrua e proporzionata ai casi similari, taluni sanzionati anche più
gravemente, e tiene conto della gravità delle offese riferite, plurime e di evidente disprezzo
verso il DG.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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