COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ESORDIENTI “FAIR PLAY” 189 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D. BONASCOLA CALCIO avverso la inibizione fino al 29 marzo 2008 dell’allenatore Sig. VATTERONI FRANCO, ed al dirigente Sig. Masini Matteo fino al 29marzo 2008, quali sanzioni inflitte dal G.S. T. Provinciale di Massa – Carrara ( Com. Uff. n.32 del 14 febbraio 2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 20/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ESORDIENTI “FAIR PLAY” 189 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D. BONASCOLA CALCIO avverso la inibizione fino al 29 marzo 2008 dell’allenatore Sig. VATTERONI FRANCO, ed al dirigente Sig. Masini Matteo fino al 29marzo 2008, quali sanzioni inflitte dal G.S. T. Provinciale di Massa - Carrara ( Com. Uff. n.32 del 14 febbraio 2008). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D.T. Toscana, chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio allenatore, Sig. VATTERONI FRANCO, che il G.S. Pr. di Massa - Carrara aveva così motivato: “Entrato indebitamente sul terreno di gioco, si avvicinava al D.G. protestando ripetutamente. Di poi, si allontanava tenendo un atteggiamento non regolamentare”.- Chiedeva, altresì, la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio dirigente, Sig. MASINI MATTEO, che il G.S. Pr. di Massa - Carrara aveva così motivato: “Per avere offeso e minacciato il DG” Deduceva la reclamante che le due sanzioni erano eccessive rispetto a quanto effettivamente commesso dai due tesserati e sperequate tra loro, pur ammettendo che, quanto al Dirigente C.U. N. 40 del 20/3/2008 – pag. 1639 MASINI, le espressioni da costui proferite non erano consone al torneo per ragazzi Fair Play; mentre per l’allenatore questi si sarebbe limitato ad atteggiamenti irriguardosi, ma non offensivi. L’arbitro chiaramente aveva compiutamente descritto l’accaduto, nel rapporto, con i rispettivi resoconti, come espresso nelle diversificate motivazioni del Giudice. Si evidenzia che il solo ingresso indebito nel campo ( VATTERONI, allenatore) comporta la sanzione - applicata costantemente - di giorni 15.. Egli ha poi contestato vibratamente talune decisioni arbitrali; quindi rientrando verso la panchina ha preso con un calcio – gesto di stizza eclatante e vistoso - la borraccia ivi posizionata. La versione arbitrale, dettagliata e puntuale, non può non prevalere sulla quella eventualmente diversa offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali. Ciò dicasi anche per la sanzione irrogata al MASINI, la quale è motivata per espressioni offensive e minacciose al DG, ripetute, allo stesso arbitro, anche nel mentre si allontanava dal terreno di gioco. La sanzioni stabilite sono dunque congrue e proporzionate ai casi similari (ad essere più esatti è semmai “mite” quella inflitta al MASINI, in ragione delle condotte tenute dal predetto dirigente), e tengono conto della ripetizione delle frasi offensive e minacciose (per il MASINI), e del ruolo di più diretto contatto - anche educativo – proprio dell’allenatore, resosi protagonista di non consona protesta, e di gesto plateale; il tutto proprio alla vista di giovanissimi atleti il cui partecipare sportivo è indirizzato appunto al fair play, quindi al rispetto di regole, ruoli, anche in caso di non condivisone delle decisioni del D.G.- P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma entrambi le sanzioni, come stabilite dal GST Provinciale di Massa - Carrara nei confronti del VATTERONI e del MASINI, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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