COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VALMONTONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 117 DEL 21.2.2008 (GARA: POLI – VALMONTONE DEL 16.2.2008 – CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VALMONTONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 117 DEL 21.2.2008 (GARA: POLI – VALMONTONE DEL 16.2.2008 – CAMPIONATO JUN. PROV. ROMA) La Commissine Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ritenuto che allo stesso non è stata apposta la firma del Rappresentante Legale della Società, abilitato a sottoscrivere i reclami presentati dalla stessa; questa Commissione Disciplinare Territoriale, in relazione a quanto stabilito dalle norme regolamentari DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo di cui trattasi, confermando le decisioni assunte dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo si incamera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it