COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINESE AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE KOLETAR CRISTIAN DANIEL (TESS. CORCHIANO) PARTECIPANTE ALLA GARA CANINESE – CORCHIANO DEL 27.2.2008 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 20/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINESE AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE KOLETAR CRISTIAN DANIEL (TESS. CORCHIANO) PARTECIPANTE ALLA GARA CANINESE – CORCHIANO DEL 27.2.2008 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calcaitore KOLETAR CRISTIAN DANIEL (CORCHIANO) in quanto, a suo dire, non tesserato per la Società CORCHIANO.
Considerato che il calcaitore in questione insulta regolarmente tesserato con la Società CORCHIANO con decorrenza 25.2.2008 e quindi era in posizione regolare nella gara in questione;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo
CANINESE CORCHIANO 0 – 1
La tassa reclamo va incamerata.
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