COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. B.S. SOCCER TEAM MONOPOLI – A.S.D. ESPERIA del 24 Febbraio 2008. (Reclamo della società A.S.D. ESPERIA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MONTANARO VITO, squalificato per 5 giornate di gara, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 43 del 28 Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: A.S.D. B.S. SOCCER TEAM MONOPOLI - A.S.D. ESPERIA del 24 Febbraio 2008. (Reclamo
della società A.S.D. ESPERIA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore MONTANARO VITO, squalificato per 5 giornate di gara, di cui alla delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n° 43 del 28 Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come proposto;
ritenuto di dover qualificare la condotta tenuta dal calciatore MONTANARO VITO nei confronti del
Direttore di Gara gravemente e ripetutamente irrispettosa e volgare, oltre che ingiuriosa;
ritenuto, altresì, di dover adeguare la sanzione al fatto come sopra qualificato;
tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
1) in accoglimento dell reclamo proposto dall’A.S.D. ESPERIA ridursi a tre (3) giornate effettive la
squalifica inflitta in prime cure al calciatore MONTANARO VITO;
2) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del gravame.
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