COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: A.S.D. ATLETICO PALO – PUGLIA SPORT ALTAMURA del 24 Febbraio 2008. (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO PALO avverso decisione del Giudice Sportivo per assunto irregolare impiego del calciatore SANTERAMO DAMIANO, di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 28 Febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: A.S.D. ATLETICO PALO - PUGLIA SPORT ALTAMURA del 24 Febbraio 2008. (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO PALO avverso decisione del Giudice Sportivo per assunto irregolare impiego del calciatore SANTERAMO DAMIANO, di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 28 Febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che il calciatore SANTERAMO DAMIANO, effettivamente squalificato, non è stato irregolarmente impiegato nella gara disputata dalla A.S.D. ATLETICO PALO contro la PUGLIA SPORT ALTAMURA del 24 Febbraio 2008, poiché è stato impiegato il suo omonimo SANTERAMO DAMIANO, nato il 23/6/1992, identificato con tessera n° 182677; che, pertanto, non andavano adottate le sanzioni comminate per l’insusstistenza del fatto contestato, per cui le stesse vanno annullate; DELIBERA 1) annullare la delibera adottata dal Giudice Sportivo, ferma restando l’omologazione del risultato acquisito sul campo di 0 - 4 in favore della società PUGLIA SPORT ALTAMURA; 2) annullare l’inasprimento della squalifica inflitta al calciatore SANTERAMO DAMIANO, nato il 17/5/1991, identificato con tessera n° 182671, nonché l’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore, Sig. Lusito Vito Massimo e l’ inflitta ammenda di € 150,00 a carico della società reclamante stante il regolare impiego del suddetto calciatore schierato in campo; 3) non addebitarsi la tassa reclamo perché accolto.
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