COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI CAMPIONATO LOCALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. MINERVINO MURGE – NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB del 9 Febbraio 2008. (Reclamo della società NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del 14 Febbraio 2008 della Delegazione Distrettuale di Trani).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI CAMPIONATO LOCALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. MINERVINO MURGE - NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB del 9 Febbraio 2008. (Reclamo della società NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del 14 Febbraio 2008 della Delegazione Distrettuale di Trani). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’Arbitro che ha trasmesso supplemento di rapporto a mezzo fax; rilevato che quanto affermato in ricorso non trova conferma nelle dichiarazioni dell’Arbitro rese a mezzo supplemento di rapporto; considerato che esula dalla competenza del Giudice Sportivo esaminare e sanzionare fatti penalmente valutabili; rilevato, infine, che il Giudice Sportivo di 1^ istanza della Delegazione Distrettuale di Trani, a ciò competente, ha già provveduto a correggere il proprio provvedimento disciplinare con Comunicato Ufficiale n° 33 del 28 Febbraio 2008, in forza del quale la sanzione risulta comminata a carico di CALABRESE MICHELE; DELIBERA rigettare il proposto ricorso, disponendo addebitarsi la relativa tassa sul conto della società.
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