CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 marzo 2008 – Basket Livorno s.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 marzo 2008 – Basket Livorno s.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente nominato ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Avv. Dario Buzzelli in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Avv. Prof. Angelo Piazza in qualità di Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 3 marzo 2008, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato ( prot. n.2379 del 4.12.2007 ) promosso da: Basket Livorno s.r.l. con sede in Livorno, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Tobia del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.11 contro: Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., con sede in Roma alla Via Vitorchiano n. 113, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n.106 Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALE **** FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con atto introduttivo depositato il 4 dicembre 2007, la società Basket Livorno s.r.l., militante nel campionato professionistico maschile di Legadue ( d’ora in poi, per brevità, Basket Livorno) ricorreva alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport avverso la delibera del Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro ( F.I.P. ) che aveva inflitto alla Basket Livorno la sanzione della decurtazione di quattro punti in classifica da scontarsi nel campionato 2007/2008, in corso di svolgimento,e la pena pecuniaria pari a € 36.000,00 per violazione dell’art. 29 terzo comma del Regolamento Esecutivo - settore professionistico della F.I.P. ( R.E.). La violazione contestata riguarda il requisito finanziario richiesto per l’ammissione al Campionato. La società chiede l’annullamento della delibera consiliare e per l’effetto l’annullamento della sanzione inflitta, lamentando l’insussistenza della violazione contestata; in subordine chiede la riduzione della sanzione. La società istante espone: che in data 27 settembre 2007 la Commissione Tecnica di Controllo delle società professionistiche della F.I.P. ( COMTEC ) procedeva a verifica ispettiva della Basket Livorno ed accertava che con valuta 2 luglio 2007 risultava accreditata all’odierna istante una somma di € 206.000,00 a titolo di finanziamento infruttifero e postergato da parte dell’ Unione Sportiva Empolese ( USE ) socio della Basket Livorno, al fine di ripianare il parametro finanziario della Basket Livorno come richiesto dalla COMTEC e che con valuta dello stesso 2 luglio 2007 risultava un addebito di € 205.000,00, a titolo di prestito fruttifero concesso dalla Basket Livorno al medesimo socio USE; che la COMTEC riunita il 2 ottobre 2007 reputava, sulla base della verifica ispettiva, che le accertate operazioni finanziarie integrassero violazione di quanto prescritto dal Consiglio federale F.I.P. sui requisiti per l’ammissione al Campionato laddove in particolare si prescrive che “ i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai soci..”; che la COMTEC, considerato che nel termine ultimo del 16 luglio 2007 previsto per regolarizzare eventuali carenze di parametri richiesti per l’ammissione al Campionato, la Basket Livorno, alla luce delle due operazioni finanziarie in questione, non era in possesso dei requisiti necessari, richiedeva al Consiglio federale F.I.P. di irrogare alla Basket Livorno la penalizzazione di non meno di quattro punti e la multa di € 36.000,00. Il Consiglio federale F.I.P., recependo integralmente le risultanze della COMTEC, visto l’art. 29 terzo comma R.E., irrogava alla Baket Livorno le richieste sanzioni con la delibera impugnata. Nel ricorso ritualmente proposto la Basket Livorno lamenta essenzialmente che il prestito deliberato in favore del socio USE non costituiva una restituzione del finanziamento infruttifero e postergato al socio che tale finanziamento aveva effettuato, perché le due operazioni erano distinte ed entrambe legittime e non costituivano violazione dell’art. 29 R.E. La società istante sottolinea che non si poteva trattare di “ un’operazione finanziaria simulata ( o meglio una partita di giro finanziamento prestito ) per la presenza, nella compagine societaria, del socio Livorno sport s.r.l. società unipersonale pubblica con partecipazione unica del Comune di Livorno”. La Basket Livorno aggiunge ancora che successivamente il bilancio societario è ancora migliorato e che la società non merita la sanzione inflittale. Si costituiva la FIP con atto ritualmente depositato il 14 dicembre 2007 chiedendo l’integrale rigetto della domanda del Basket Livorno. La difesa federale sottolinea che le società professionistiche oltre al requisito sportivo, devono assolvere obblighi di natura patrimoniale – finanziaria al fine di garantire la stabilità necessaria per poter validamente rispettare i parametri imposti; la F.I.P. ritiene pertanto che il riequilibrio del parametro richiesto alla Basket Livorno per l’ammissione al campionato 2007/2008 sia stato solo apparente e che il finanziamento da parte del socio USE, seguito dal prestito concesso allo stesso USE di un ugual somma non corrispondesse ad una reale volontà di finanziare la società ma a quella di costruire solo l’apparenza del finanziamento. Accettato l’incarico da parte degli arbitri nominati e costituito formalmente il Collegio, in data 28 gennaio 2008 alle ore 12.30 nei locali della Camera presso lo stadio Olimpico di Roma si è tenuta l’udienza di discussione. Preliminarmente le Parti hanno rinunciato ad ogni eccezione in ordine alla designazione dei componenti del Collegio arbitrale. Le Parti presenti hanno quindi svolto le loro difese di merito, insistendo argomentatamente per le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi. La difesa della Basket Livorno chiedeva di produrre documenti dai quali risulterebbe la restituzione del prestito concesso dall’istante all’USE in data 2 gennaio 2008. Il Collegio arbitrale ha quindi concesso il termine del 15.1.2008 ad ambo le Parti per il deposito di memorie conclusive, trattenendo la vertenza in decisione anche in merito alla produzione documentale. Nelle memorie ritualmente depositate, la difesa della Basket Livorno insiste nel ritenere insussistente la contestata violazione perché al pari del finanziamento infruttifero e postergato concesso dal socio USE alla Basket Livorno, per ripianare il parametro richiesto dalla COMTEC per l’ammissione al campionato in corso, è legittima e non simulata anche la seconda operazione di prestito fruttifero disposto dal Basket Livorno a favore dell’USE, che tale prestito è stato successivamente restituito e che pertanto la penalizzazione dell’istante è ingiusta e va annullata. La Federazione ribadisce nella memoria conclusiva che la Basket Livorno con le due operazioni effettuate il 2 luglio 2007 ha violato il disposto del terzo comma dell’art. 29 R.E. perché il parametro finanziario richiesto alla società dall’organo di controllo era stato solo apparentemente riequilibrato per poter essere ammessa al campionato; che il prestito deliberato a favore del socio che aveva finanziato la Basket Livorno, e per la medesima somma, era stato oggetto di parere sfavorevole da parte del collegio sindacale della Basket Livorno e non era stato comunicato alla COMTEC; che la penalizzazione in classifica inflitta alla Basket Livorno è stata quantificata nella misura minima prevista dall’art. 29 R.E. All’esito della procedura il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, emetteva all’unanimità la decisione per i motivi di seguito esposti. MOTIVI L’art. 29 del R.E., per la parte che interessa, dispone, in tema di requisiti finanziari richiesti alle società per l’ammissione al campionato, che la COMTEC inviti le società non in regola a riequilibrare la situazione patrimoniale mediante “ opportuna operazione di aumento del capitale sociale o mediante immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell’organo di controllo. In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nei termini fissati dal Consiglio Federale, quest’ultimo applica alla società inadempiente l’ammenda nella misura massima prevista… ( € 36.000,00 ). Nonché dispone la decurtazione di non meno di quattro punti classifica…” Per l’ammissione al campionato 2007/2008 il Consiglio Federale F.I.P. con apposita delibera n.267 del marzo 2007 prescriveva che il requisito di “regolarità finanziaria” doveva essere posseduto alla data del 31 marzo 2007 e che tutte le società non in regola sarebbero state informate entro il 6 luglio dall’organo di controllo COMTEC per regolarizzare le posizioni entro il termine perentorio del 16 luglio 2007; la delibera precisa che le operazioni di riequilibrio finanziario previste dall’art. 29 citato assumono rilevanza solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla società e che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai soci, salvo quanto previsto nell’art. 2467 c.c.. Individuata in tal modo la scansione temporale degli adempimenti,non contestata dall’istante, spetta al Collegio accertare se la Basket Livorno sia risultata inadempiente al dettato dell’art. 29 R.E. e se sia per l’effetto legittima la sanzione comminata dal Consiglio Federale F.I.P.. E’ opinione del Collegio che la normativa richiamata risulta chiaramente ispirata a dar esclusiva rilevanza a operazioni finanziarie che costituiscano prova effettiva di stabilità finanziaria della società da ammettere al campionato: a tal fine la normativa pone sul medesimo piano, al fine di riequilibrare disavanzi societari, “ un’opportuna operazione di aumento del capitale sociale” e, appunto, l’ “immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci” che pertanto dovrà essere effettiva, non potrà essere restituita ai soci e dovrà avere il parere favorevole del collegio sindacale. Evidentemente operazioni societarie che non hanno le suddette caratteristiche e che non vengano regolarizzate nei termini indicati dovranno essere sanzionate ai sensi dell’art. 29 R.E.. Dalla lettura dei verbali 28 giugno 2007 ( assemblea ordinaria dei soci Basket Livorno) e 29 giugno 2007 ( consiglio di amministrazione Basket Livorno) prodotti in atti, risulta in effetti emergere “ una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato opportuno effettuare dei finanziamenti per riequilibrare il parametro dell’indebitamento al 31 marzo 2007, condizione necessaria per l’ammissione al campionato 2007/8 ” e che pertanto si “ delibera di procedere al finanziamento infruttifero e postergato di € 206.000,00 accollato interamente al socio Unione Sportiva Empolese ( USE ), finalizzato al risanamento del parametro dell’indebitamento” Risulta al Collegio, dagli atti depositati e non contestati, che la somma viene effettivamente versata alla Basket Livorno con valuta 2 luglio 2007, che il collegio sindacale della Basket Livorno il 29 giugno 2007 esprimeva parere favorevole, “preso atto dell’effettivo versamento della somma “, e che detta operazione di riequilibrio veniva comunicata alla COMTEC in data 5 luglio 2007. Risulta altresì al Collegio, dagli atti depositati e non contestati, che l’assemblea dei soci della Basket Livorno torna a riunirsi il 2 luglio 2007: in quella sede il rappresentante del socio USE lamenta difficoltà finanziarie ( dell’ USE) e “ chiede di essere sostenuta da Basket Livorno mediante un prestito di importo pari a € 205.000,00 che è lo stesso importo ( così è scritto nel verbale dell’assemblea ) con il quale l’USE ha finanziato a titolo postergato Basket Livorno s.r.l. per sanare la carenza del parametro dell’indebitamento” Il disposto versamento da Basket Livorno a USE avviene con valuta 2 luglio 2007, con parere sfavorevole del collegio sindacale e, come evidenzia la difesa della F.I.P., l’operazione di prestito all’USE non viene comunicata alla COMTEC, pur essendo stata deliberata prima del 5 luglio 2007 ed effettuata il 2 luglio 2007, contestualmente al finanziamento alla Basket Livorno da parte dell’USE. La contestualità delle due operazioni ( finanziamento di USE a Basket Livorno e prestito di Basket Livorno a USE) effettuate entrambe con valuta 2 luglio 2007 ( e deliberate nell’arco temporale di quattro giorni ) comporta, ad avviso del Collegio, che il riequilibrio del parametro finanziario richiesto alla Basket Livorno per l’ammissione al campionato ai sensi della normativa richiamata e nei termini prescritti dal Consiglio federale, non si è realizzato se non apparentemente perché in base ad una operazione contabile di accredito alla quale ha fatto immediato seguito l’addebito di eguale somma fra i medesimi soggetti, legati da vincolo societario, in violazione di quanto disposto dall’art. 29 R.E. e dalla delibera consiliare F.I.P. del marzo 2007. Non rileva nella fattispecie se le operazioni in esame siano simulate o meno: ciò che ad avviso del Collegio risulta provato in atti è una combinazione negoziale fra le medesime operazioni volta a vanificare, a porre nel nulla, il risultato voluto dall’art. 29 vale a dire l’effettività del riequilibrio finanziario, ed idonea ad integrare in tal modo la violazione sostanziale dell’art. 29 R.E. Nella fattispecie il risultato vietato si realizza mediante una combinazione di atti che in sé sono pienamente leciti ma che nel loro insieme realizzano una funzione contraria alla norma che nel caso in esame sanziona un riequilibrio finanziario solo apparente e non effettivo per la legittima ammissione al campionato. Le vicende societarie che hanno riguardato il Basket Livorno successivamente ai fatti di cui è causa esulano dall’oggetto del presente procedimento che riguarda la violazione del disposto dell’art. 29 e della delibera consiliare F.I.P. sui requisiti per l’ammissione al campionato 2007/8 nei termini sopra esposti. La domanda dell’istante di annullamento della delibera del Consiglio federale F.I.P. e delle sanzioni irrogate alla Basket Livorno deve essere pertanto respinta. Ritiene il Collegio che anche la domanda subordinata da parte del Basket Livorno debba essere respinta in quanto rivolta alla riduzione della sanzione irrogata al di sotto del minimo edittale e come tale inammissibile in difetto di specifica motivazione. Le domande arbitrali proposte dalla Parte istante vanno quindi integralmente respinte. Per quanto riguarda le spese di difesa, la particolarità del caso ne impone la totale compensazione delle stesse tra le Parti costituite. Le spese della presente procedura arbitrale sono poste a carico della soccombente Parte istante. I relativi importi saranno liquidati dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: - respinge le domande proposte dalla società Basket Livorno s.r.l.; - pone a carico della parte istante società Basket Livorno s.r.l. il pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale nella misura che sarà liquidata dalla Camera ai sensi dell’art. 22 del Regolamento ; - dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti vengano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri.
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