COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 26/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIORENTINA (CALCIO A 7) IN MERITO AI PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. PUBBLICATI SUL C.U. N.23 DEL 25.2.2008 RELATIVI ALLA GARA DEL 31.01.2008 TRA LA FIORENTINA ED IL TORINO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 26/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIORENTINA (CALCIO A 7) IN MERITO AI PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. PUBBLICATI SUL C.U. N.23 DEL 25.2.2008 RELATIVI ALLA GARA DEL 31.01.2008 TRA LA FIORENTINA ED IL TORINO. Letto il ricorso proposto dalla società FIORENTINA (CALCIO A 7) in merito ai provvedimenti del G.S. pubblicati sul CU n. 23 del 25.2.2008 relativi alla gara di calcio a 7 del 31.01.2008 tra la Fiorentina ed il Torino, con cui veniva inflitta alla società stesso la perdita della gara per rinuncia, l’inibizione al dirigente Gruosso Teobaldo fino al 30.03.2008, la squalifica ai calciatori Marchetto Bruno, fino al 31.12.2010, Leone Maurizio, fino al 31.12.2008 e Santoro Luigi fino al 31.12.2012; Preso atto che il proposto reclamo oltre ad essere redatto in forma generica e senza motivazioni in violazione dell’art. 33, comma 6, del CGS è sottoscritto da persona inibita e, pertanto, non legittimata a rappresentare la società in ambito federale; P.Q.M. • dichiara inammissibile il proposto reclamo; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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