COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 26/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARATEA (CALCIO A 5-SERIE D) AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL G.S., COME RIPORTATI SUL CU N. 28 DEL 6.3.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 26/3/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARATEA (CALCIO A 5-SERIE D) AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL G.S., COME RIPORTATI SUL CU N. 28 DEL 6.3.2008.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società REAL MARATEA avverso i provvedimenti assunti dal G.S.T. relativamente alla gara di calcio a 5, serie D, del 2.3.2008 tra il Real Agromonte ed il Real Maratea, come riportati sul CU n. 28 del 6.3.2008;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società che ne ha fatto richiesta;
Rilevato che, per i fatti per cui è procedimento, i signori Carlomagno Biagio e Fortunato Stefano non ponevano in essere un comportamento violento, bensì antisportivo e gravemente scorretto;
Accertata, al contrario, la violentissima condotta del calciatore Marrelli Davide che colpiva il D.G. con un pugno alla nuca che gli procurava stordimento, vertigini e dolore alla testa;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Fortunato Stefano a n. 2(due) gare;
• riduce l’inibizione al dirigente Carlomagno Biagio fino al 28.03.2008;
• conferma la squalifica inflitta al calciatore Marrelli Davide fino al 28.02.2013;
• dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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