COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 26/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PEROLLESE (3^ CATEGORIA) AVVERSO OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA VIGGIANO – PEROLLESE DEL 3.3.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 26/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PEROLLESE (3^ CATEGORIA) AVVERSO OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA VIGGIANO – PEROLLESE DEL 3.3.2008. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società PEROLLESE (3^ CATEGORIA) avverso la omologazione del risultato relativo alla gara Polisportiva Viggiano - Perollese del 03.03.2008, per utilizzo dell’assistente di parte, Lombardi Piero, quale giocatore; Premesso che la regola 6 delle “Regole del giuoco del calcio” stabilisce che un giocatore che inizia una gara con funzioni di “assistente di parte” non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore; Rilevato dagli atti ufficiali che la società Polisportiva Viggiano ha designato come assistente di parte dell’arbitro il calciatore Lombardi Piero, riportato in distinta anche come giocatore con il n. 15, il quale, al 23° del secondo tempo, sostituiva il calciatore Grieco Donato, contravvenendo con ciò alla citata regola ed incorrendo, di conseguenza, nella sanzione prevista dall’art.17, comma 5, lettera b, del C.G.S.; P.Q.M. • in accoglimento del proposto reclamo infligge alla società Polisportiva Viggiano la perdita della gara con il seguente punteggio: Polisportiva Viggiano – Perollese 0-3; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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