COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 27 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo proposto dalla U.S.D. SANGONESE-BOSCHETTO, in riferimento alla gara TRANA – SANGONESE BOSCHETTO, disputatasi il 9/03/08 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 27 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo proposto dalla U.S.D. SANGONESE-BOSCHETTO, in riferimento alla gara TRANA – SANGONESE BOSCHETTO, disputatasi il 9/03/08 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria. All’esito della gara del Campionato di Seconda Categoria, disputatasi il 9/03/08 fra le squadre del TRANA e della SANGONESE-BOSCHETTO, terminato con la vittoria del TRANA per 2 a 1, la U.S.D. SANGONESE-BOSCHETTO proponeva tempestivo reclamo avverso la regolarità della gara, assumendo che, da vaghe segnalazioni raccolte, alcuni giocatori schierati in campo dalla squadra avversaria non sarebbero stati regolarmente tesserati per la stessa società. Successivamente, con raccomandata in data 13/03/08, la Società reclamante faceva pervenire una nota con la quale precisava i nominativi di tre calciatori avversari non in regola con il tesseramento, ma in questo caso non inviava copia di tale segnalazione alla controparte. La Commissione disciplinare territoriale, • osservato che il primo reclamo, ritualmente inviato in copia alla Società TRANA, non contiene l’elencazione con la specifica individuazione dei calciatori che non risulterebbero tesserati per tale società; • ritenuto che l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto non consente, in tal caso, l’esame del merito; • rilevato che la successiva segnalazione dei calciatori non in regola con il tesseramento non è stata portata a conoscenza della Società avversaria, violando così la disposizione di cui al punto n° 5 dell’art. 33 del C.G.S.; • ritenuto, quindi, che la mancata comunicazione alla Società avversaria costituisce una violazione del principio del legittimo contraddittorio; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di che trattasi e, conseguentemente, DELIBERA 1. di confermare il risultato di 2 a 1 a favore del TRANA, acquisito sul campo; 2. di disporre l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 che non risulta versata dalla U.S.D. SANGONESE-BOSCHETTO.
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