COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ M.A.R.R.A.-S.FELICIANO ED IN PROPRIO DAI CALCIATORI MICCIO GIULIO, RUGGERI ANDREA E CIPULLO ANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA M.A.R.R.A.-SAN FELICIANO – TRASIMENO DISPUTATA IL 27.01.2008 A S.FELICANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ M.A.R.R.A.-S.FELICIANO ED IN PROPRIO DAI CALCIATORI MICCIO GIULIO, RUGGERI ANDREA E CIPULLO ANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA M.A.R.R.A.-SAN FELICIANO - TRASIMENO DISPUTATA IL 27.01.2008 A S.FELICANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER L’AMMENDA DI €. 500,00. •PER SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI MICCIO GIULIO, RUGGERI ANDREA E CIPULLO ANTONIO FINO AL 30.06.2010. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.03.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società ed i calciatori in proprio adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - Preliminarmente si dispone la riunione per connessione dei quattro reclami. - Ciò posto, si rileva che dai chiarimenti telefonici forniti dall’arbitro a questa Commissione è risultato confermato quanto dal medesimo dichiarato nel referto di gara circa il comportamento posto in essere dai calciatori Miccio Giulio, Ruggeri Andrea e Cipullo Antonio. - In particolare, l’arbitro ha ribadito che i suddetti calciatori, a fine gara, aggredivano un calciatore avversario con calci e pugni; ha peraltro precisato che all’aggressione partecipavano più calciatori della società M.a.r.r.a.-S.Feliciano, ma di aver identificato con assoluta certezza solo i tre nominativi sopra indicati. - Il fatto è evidentemente grave in quanto indicativo di un comportamento particolarmente antisportivo. Ciononostante la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva, anche in considerazione della non particolare entità delle lesioni subite dal calciatore aggredito, il quale ha potuto riprendere gli allenamenti e disputare regolarmente la gara successiva. - Questa Commissione ritiene pertanto equo contenere la sanzione in un anno di squalifica e quindi ridurla fino al 31.01.2009. Si conferma invece integralmente la sanzione dell’ammenda a carico della società. P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società M.a.r.r.a.S.Feliciano, e per l’effetto riduce la squalifica ai calciatori Miccio Giulio, Ruggeri Andrea e Cipullo Antonio fino al 31.01.2009. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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