COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – GRIFO CANNARA DISPUTATA IL 02.03.2008 A RIVOTORTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 72 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – GRIFO
CANNARA DISPUTATA IL 02.03.2008 A RIVOTORTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 72 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN
PARI DATA).
PER SQUALIFICA AL CALCIATORE FABBI FABRIZIO PER TRE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.03.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, seppur
regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- L’episodio addebitato al calciatore Fabrizio Fabbi, puntualmente descritto dall’arbitro nel referto di
gara come gesto di reazione al calcio subito, è caratterizzato da una condotta violenta che giustifica la
squalifica per tre gare irrogata dal G.S., che deve pertanto essere confermata.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società S.S.D. Subasio e per l’effetto conferma la sanzione inflitta dal
G.S..
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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