COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI CITTA’ DI CASTELLO NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.I. CALCIO GUBBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA C.S.I. CALCIO GUBBIO – TEVERE DISPUTATA IL 23.02.2008 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL GIORNO 28.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PROVINCIALI CITTA’ DI CASTELLO
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.I. CALCIO GUBBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA C.S.I. CALCIO
GUBBIO - TEVERE DISPUTATA IL 23.02.2008 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL GIORNO
28.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE MARCONI DAVIDE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.03.08, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: posizione irregolare di
calciatore e perdita della partita per 0 - 3 alla società A.S.D. Tevere.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- Rilevato preliminarmente che il reclamo proposto dalla Società C.S.I. Calcio Gubbio avverso la posizione
irregolare del calciatore Marconi Davide, non risulta allegata l’attestazione dell’invio del reclamo alla
controparte come prescrive l’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva.
- Tale inosservanza ne preclude l’esame nel merito ed il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società C.S.I. Calcio Gubbio.
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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