COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MESSERCOLA 2005 – GARA MESSERCOLA 2005 / BELLONA SOCCER DEL 24.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MESSERCOLA 2005 – GARA MESSERCOLA 2005 / BELLONA SOCCER DEL 24.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Messercola 2005, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo è stato inoltrato a mezzo plico raccomandato in data 5.03.2008 e, dunque, ben oltre il termine prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni dalla data di disputa della gara). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Messercola 2005; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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