COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JUVE CASAMICCIOLA TERME – GARA JUVE CASAMICCIOLA TERME / DREAM TEAM PARTENOPE DEL 2.03.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JUVE CASAMICCIOLA TERME – GARA JUVE CASAMICCIOLA TERME / DREAM TEAM PARTENOPE DEL 2.03.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Juve Casamicciola Terme, rileva che lo stesso va dichiarato inammissibile. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non è stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto reclamo alla società controparte. Pertanto, è mancato un requisito per la validità del reclamo (art. 46, commi 1 e 5, C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, comma 5. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Juve Casamicciola Terme; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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