COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 171 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso squalifica per 4 giornate calc.NOTARI LUCIANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara CASALECCHIO – MEDICINA del 9.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 171 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso squalifica per 4 giornate calc.NOTARI LUCIANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara CASALECCHIO – MEDICINA del 9.3.2008 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto inoltrato oltre i termini previsti dall’art.46 comma 4 del C.G.S.(“I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla C.D. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso della S.S.CASALECCHIO 1921 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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