COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 174 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CORIANO F.C. avverso squalifica per 4 giornate calc.BISOGNANI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 33 del 6.3.2008 gara CORIANO – MULAZZANO dell’1.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
174 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CORIANO F.C.
avverso squalifica per 4 giornate calc.BISOGNANI MATTEO
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 33 del 6.3.2008
gara CORIANO – MULAZZANO dell’1.3.2008
L’A.S.CORIANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “nel caos creatosi dopo una rete
assegnata alla squadra ospite in evidente fuori gioco non visto dall’arbitro, nel protestare, il calc.BISOGNANI veniva a
contatto in modo involontario con il direttore di gara, perché spinto da altri giocatori che stavano protestando, come poi
era stato chiarito a fine gara tra il giocatore e l’arbitro stesso, con le conseguenti scuse”. Chiede una riduzione della
sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- premesso che la l’A.S.CORIANO F.C., che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata
tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che il calc. BISOGNANI MATTEO, dopo la segnatura di una rete da parte dell’A.S.Mulazzano, spingeva l’arbitro,
petto contro petto, senza violenza, facendolo arretrare di un passo,
d e l i b e r a
di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.BISOGNANI MATTEO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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