COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 175 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SPADAROLO MARECCHIA avverso squalifica per 5 giornate calc.CORTESI ENRICO delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 33 del 6.3.2008 gara S.ANDREA – SPADAROLO del 2.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 175 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SPADAROLO MARECCHIA avverso squalifica per 5 giornate calc.CORTESI ENRICO delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 33 del 6.3.2008 gara S.ANDREA – SPADAROLO del 2.3.2008 L’A.C.SPADAROLO MARECCHIA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento “pur non contestando le frasi rivolte ad un avversario e successivamente all’arbitro, si contesta la versione dell’arbitro in quanto il giocatore CORTESI non toccava minimamente la persona del direttore di gara ed al rientro negli spogliatoi era fermamente intenzionato a recarsi dall’arbitro per porgergli le sue scuse, ma lo stesso rifiutava un colloquio,pacificatore”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimentI, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.CORTESI, espulso per aver rivolto espressioni offensive ad un calciatore avversario, dopo la comunicazione del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose, puntandogli per tre volte il dito indice contro il petto, procurando lieve dolore e, successivamente, al termine della gara, reiterava le esternazioni mentre tentava di avvicinarsi al direttore di gara, impeditone dall’intervento di suoi compagni di squadra, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.CORTESI ENRICO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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