COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp. Prov.Giovanissimi 176 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CREVALCORE per presunta irregolarità gara CAGLIARI – CREVALCORE del 2.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp. Prov.Giovanissimi
176 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CREVALCORE
per presunta irregolarità
gara CAGLIARI – CREVALCORE del 2.3.2008
L’A.S.CREVALCORE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in
ordine alla regolarità della gara sopra indicata, perché “la società CAGLIARI ha schierato il n. 7 il calc.LEFONS LUCA
07/04/93 tess. n. 055599. Dal C.U. n. 34 del 28.2.2008 il calc.LEFONS LUCA risulta squalificato per 1 giornata. I dirigenti,
al termine della partita lo hanno notificato al Direttore di Gara, il quale ha consigliato di rivolgersi ad ente competente”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che sul C.U. n.34 del 28.2.2008, il calc.LEFONS LUCA risulta squalificato per una
giornata e verificato che detta sanzione scaturisce dalla espulsione subita nel corso della gara Crevalcore – Cagliari del
20.2.2008;
- controllato che il calc.LEFONS LUCA non ha preso parte alla gara Dozzese – Cagliari del
24.2.2008, in corretta applicazione del disposto degli artt. 19 comma 10 e 45 comma 2 del C.G.S.;
- ritenuto, pertanto, che il calc.LEFONS LUCA avendo scontato, giustamente, il 24.2.2008, la
squalifica di 1 giornata scaturente dalla espulsione subita nella gara del 20.2.2008, avesse pieno titolo per partecipare alla
gara in oggetto,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dall’A.S.CREVALCORE, confermando il risultato acquisito sul
campo : CAGLIARI 2 – CREVALCORE 1.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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