COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ TORRICE DEL SUO PRESIDENTE RANALLI ANDREA E DEL TESSERATO DELLA SOCIETA’ DE PASQUALE PAOLINO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ TORRICE DEL SUO PRESIDENTE RANALLI ANDREA E DEL TESSERATO DELLA SOCIETA’ DE PASQUALE PAOLINO La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare il calciatore De Pasquale Paolino, attualmente tesserato con il Torrice, nonché la società Torrice ed il Suo Presidente Ranalli Andrea. Assume l’Organo requirente che il calciatore De Pasquale, in costanza di tesseramento con la società Polvica di S. Felice a Cancello, aveva sottoscritto un nuovo tesseramento con la società Torrice, incorrendo quindi in un doppio tesseramento. Individua quindi, oltre alla responsabilità del tesserato, quella della società per la quale ha richiesto il doppio tesseramento e del presidente della stessa, responsabile della correttezza degli atti di tesseramento. Il calciatore deferito ha fatto pervenire memoria scritta, tramite un difensore, con la quale contesta gli occorsi deducendo di non aver mai sottoscritto il tesseramento con la società Pelvica, frutto evidentemente di un apocrifo. Perveniva altresì memoria sottoscritta dall’Avv. Andrea Ranalli sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società Torrice che protestava l’assoluta estraneità agli addebiti avendo verificato attentamente la posizione del calciatore che risultava aver giocato nella precedente stagione sportiva con la società Vallesaccardese dichiarata inattiva con conseguente svincolo di tutti i tesserati. La Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento per il 19 marzo 2008 alla quale interveniva il rappresentante della Procura Federale Avv. Roberto Benedetti. Nessuno compariva per i deferiti. La Procura insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva la squalifica di mesi uno per il calciatore De Pasquale , l’inibizione di mesi quattro per il Presidente ranalli e l’ammenda di € 500,00 a carico della società. Ritiene la Commissione che la responsabilità del calciatore emerga dai documenti in atti e non possa sfuggire alle evidenze del dato cartolare. La sollevata invalidità od inesistenza del tesseramento a favore della società Polvica non è stata corroborata da una decisione della Commissione Tesseramenti a cui il calciatore o la società avrebbero dovuto rivolgersi dopo la contestazione di doppio tesseramento. Risulta invece che il calciatore, successivamente alla contestazione, abbia ottenuto il trasferimento a favore del Torrice da parte della società Polvica e ciò avvalora invece la validità del tesseramento con tale società. Da tale evidenze consegue anche la responsabilità diretta del Presidente della società Torrice che aveva l’onere e la responsabilità di inoltrare atti di tesseramento validi e della società per responsabilità oggettiva della violazione ascritta ai propri tesserati. Sulla misura della pena deve solo rilevarsi che, se appare congrua la richiesta per il calciatore e la società, quella richiesta per il presidente Ranalli appare eccessiva, considerando che, effettivamente, le dichiarazioni del calciatore lo hanno indotto in un errore, difficilmente evitabile considerando il periodo estivo e la rapida successione dei due tesseramenti. Tutto ciò premesso DELIBERA DI comminare alla società Torrice l’ammenda di € 500,00 al calciatore De Pasquale Paolino la squalifica per mesi uno ed al Presidente Ranalli Andrea la inibizione per mesi uno. Si comunichi agli interessati.
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