COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE PONZANI WLADIMIR (CANOSSA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 24-4-2008. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. 122 DEL 14-3-2008. GARA BORGO GRAPPA – CANOSSA DEL 12-3-2008. COPPA LAZIO 2^ CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE PONZANI WLADIMIR (CANOSSA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 24-4-2008. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. 122 DEL 14-3-2008. GARA BORGO GRAPPA – CANOSSA DEL 12-3-2008. COPPA LAZIO 2^ CATEGORIA
La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che il calciatore reclamante censura la decisione impugnata ritenendola eccessiva rispetto agli occorsi, affermando in particolare che la spinta nei confronti dell’Arbitro sia stata del tutto involontaria e dovuta solo ad uno scivolamento causato dal fondo pesante;
ritenuto per contro che dal referto arbitrale emerge come la spinta sia stata volontaria e causata da una spropositata protesta dopo un decisione tecnica;
considerato che la sanzione irrogata appare però lievemente eccessiva rispetto agli occorsi che non hanno causato alcun danno e si sono limitati al gesto senza essere accompagnati da espressioni minacciose;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica a carico del calciatore PONZANI Wladimir (Canossa) dal 24-4-2008 al 17-4-2008.
La tassa reclamo va restituita.
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