COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE VALENTINI ROBERTO. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 123 DEL 20-3-2008. GARA CASTEL MADAMA – CERRETO DEL 16-3-2008 CAMPINATO DI 1^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE VALENTINI ROBERTO. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 123 DEL 20-3-2008. GARA CASTEL MADAMA – CERRETO DEL 16-3-2008 CAMPINATO DI 1^ CATEGORIA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; udito l’Arbitro in sede di supplemento; ritenuto che la reclamante censura la decisione impugnata affermando che l’Arbitro sarebbe incorso in un errore di persona riportando nel referto il nominativo del calciatore espulso dal campo come il n. 11 Valentini Roberto invece che il n. 10 Zuccari Angelo, corredando il reclamo con documentazione fotografica relativa ai due calciatori, ed affermando altresì che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto agli effettivi avvenimenti; rilevato che il direttore di gara, pur con l’ausilio della documentazione fotografica fornita dalla reclamante, ha riconfermato senza alcun dubbio che il calciatore espulso è il n. 11 Valentini così come riportato nel referto; considerato che la sanzione può essere solo lievemente ridimensionata rispetto agli addebiti anche in considerazione dell’identico contesto temporale in cui sono state rivolte le frasi blasfeme ed offensive; DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore VALENTINI Roberto (Cerreto Laziale) da tre a due giornate. La tassa reclamo va restituita.
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