COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SOCIETA’ A.S. VIS TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONSIDERARE SOSPESA LA GARA PER IMPRATICABILITA’ DELL CAMPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 103 DEL 7/2/08 ( Gara: Città di Priverno – Terracina del 3/2/08 – Camp. PROM. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SOCIETA' A.S. VIS TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONSIDERARE SOSPESA LA GARA PER IMPRATICABILITA' DELL CAMPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 103 DEL 7/2/08 ( Gara: Città di Priverno - Terracina del 3/2/08 - Camp. PROM. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro, osserva: La reclamante ha proposto ricorso avverso “ la decisione ” del Giudice Sportivo di considerare sospesa al 37° del secondo tempo per impraticabilità del campo la gara tra la S.S. Città di Priverno e la Vis Terracina, deducendo, a tal riguardo, tutta una serie di circostanze, che avrebbero reso non giustificata la decisione dell'Arbitro di sospendere l'incontro. A prescindere dal merito del ricorso, va rilevato innanzi tutto, in via preliminare, che il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale “ si dà atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 37° del secondo tempo per impraticabilità del campo di gioco ” non ha contenuto decisorio, in quanto, come noto, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del C.G.S., i Giudici Sportivi, in prima istanza, non possono giudicare su quei fatti che siano devoluti ( come nel caso di specie ) alla “ esclusiva discrezionalità tecnica ” dell'Arbitro. Non avendo contenuto decisorio, il provvedimento del Giudice Sportivo non potrà quindi essere impugnato dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per il combinato disposto degli artt. 29 e 30 del C.G.S., e pertanto il reclamo dovrà essere dichiarato inammissibile. Può tuttavia ricordarsi che, in precedenza, l'Arbitro, ascoltato in sede di supplemento, aveva peraltro confermato che l'incontro era stato sospeso, in quanto sul terreno di gioco, già pregno per la pioggia caduta durante la mattinata si era abbattuto un violentissimo nubifragio, che aveva reso assolutamente impraticabile il terreno, a causa di uno strato d'acqua che impediva al pallone di rimbalzare e che aveva cancellato le linee perimetrali del campo, non ripristinabili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it