COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA CANARINI DI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DEL CALCIATORE PADREVECCHI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 26/2/08 ( Gara: Canarini Rocca di Papa – Sora Calcio del 24/2/08 – Camp. di PROM. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA CANARINI DI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DEL CALCIATORE PADREVECCHI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 26/2/08 ( Gara: Canarini Rocca di Papa – Sora Calcio del 24/2/08 - Camp. di PROM. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'Arbitro, nel suo referto, avrebbe descritto i fatti in maniera generica e contraddittoria; e ha lamentato inoltre una manifesta sproporzione tra quanto addebitato al calciatore e la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 42° del secondo tempo aveva espulso il calciatore Padrevecchi Andrea, in quanto questi lo aveva insultato; a quel punto, il giocatore, che si trovava a circa due metri di distanza, si era avvicinato con aria minacciosa e aveva appoggiato la sua fronte su quella dell'Arbitro, spingendola, ma senza farlo arretrare; subito dopo il giocatore, lo aveva colpito, con la mano destra aperta, sulla guancia sinistra, provocandogli un leggero arrossamento. Alla luce della precisa e dettagliata descrizione dei fatti resa dal Direttore di gara, le cui dichiarazioni, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta dunque confermata la sussistenza del comportamento minaccioso e violento posto in essere dal calciatore Padrevecchi; comportamento del tutto intollerabile ed ancora più grave, ove si consideri che il gesto compiuto dal giocatore ha provocato un leggero arrossamento sulla guancia dell'Arbitro. Considerato, tuttavia, che dinanzi a questa Commissione lo stesso Arbitro ha attribuito a detto gesto una valenza di minore aggressività rispetto a quanto indicato nel referto, non potendosi definire in vero e proprio schiaffo, il colpo ricevuto, mancando lo slancio del braccio, impedito dal fatto che in quel momento la fronte del giocatore e quella dell'Arbitro si toccavano, si ritiene di poter lievemente ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PADREVECCHI ANDREA dal 31 dicembre 2010 al 30 giugno 2010. La tassa di reclamo va restituita.
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