COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MORLUPO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DOMIZI WALTER ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 DEL 29.2.2008 (Gara: MORLUPO – LA VETRICE del 27.2.2008 – Coppa Lazio II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MORLUPO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 A CARICO DEL CALCIATORE DOMIZI WALTER ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 DEL 29.2.2008 (Gara: MORLUPO – LA VETRICE del 27.2.2008 – Coppa Lazio II Categoria) La Commissione Disciplinare, ha preso atto che il reclamo presentato dalla Società MORLUPO, avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.3.2009 nei confronti del calciatore DOMIZI WALTER non può essere preso in considerazione in quanto trasmesso a questo Organo di Giustizia Sportiva, oltre il termine regolamentare. Infatti l’art. 46 del C.G.S. stabilisce che i ricorsi devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Quindi la Società MORLUPO avrebbe dovuto trasmettere il ricorso entro la data 7.3.2008 e non in data 8.3.2008. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale; DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società MORLUPO. La tassa reclamo si incamera.
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