COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Zavattarello Camp. 1^ Cat. Gir. I Gara Zavattarello/Giussago del 09/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Zavattarello Camp. 1^ Cat. Gir. I Gara Zavattarello/Giussago del 09/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008 La società ZAVATTARELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Marco BRUNI, Maurizio MANZINI, Marcello LEGORA, Maska BRICHETTI, Stefano MIRANI per 3 GARE e comminato alla reclamante l’ammenda di Euro 150,00. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come descritto nel rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova e come successivamente indicato dall’arbitro nei chiarimenti forniti al GS, appare evidente che al 46’ del 2°T la gara in oggetto veniva sospesa in seguito al verificarsi di una rissa che coinvolgeva diversi calciatori di entrambe le squadre. Alla rissa prendevano parte anche alcuni tesserati presenti sulle panchine di entrambe le società che entravano sul terreno di gioco. La situazione tornava alla tranquillità solo grazie al pronto intervento dei dirigenti che si attivavano per dividere i calciatori. L’arbitro, nonostante la confusione, distingueva con precisione i calciatori che si erano resi responsabili di atti violenti così come indicato dallo stesso nelle ulteriori delucidazioni rilasciate in seguito alle richieste del GS. Per la società ZAVATTARELLO venivano identificati i calciatori: BRUNI, MANZINI, LEGORA, BRICHETTI e MIRANI che, a vario titolo, si rendevano responsabili di atti violenti nei confronti di calciatori avversari. Pertanto, visti i comportamenti tenuti dai sopra citati calciatori le sanzioni loro comminate dal GS, appaiono congrue e merita di essere confermata l’ammenda di Euro 150,00 inflitta alla società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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