COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 27 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. MARTANO – FRIGOLE del 16 marzo 2008 ( Reclamo della U.S. MARTANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 47 del 20 marzo 2008 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 27 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. MARTANO - FRIGOLE del 16 marzo 2008 ( Reclamo della U.S. MARTANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 47 del 20 marzo 2008 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato che a causa e per effetto della recidiva specifica e reiterata già contestata alla società reclamante, non può accedersi ad una riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice che va pertanto confermata; P.Q.M. D E L I B E R A respingersi il reclamo proposto dalla società U.S. MARTANO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul contodella stessa.
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