COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 222 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Sportiva Dilettantistica F.C. “Il Varco” s.r.l. avverso la sentenza del G.S.T. di Firenze che ha squalificato per due mesi il calciatore Galletti Mirko. (C.U. n. 35/2008.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 222 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Sportiva Dilettantistica F.C. “Il Varco” s.r.l. avverso la sentenza del G.S.T. di Firenze che ha squalificato per due mesi il calciatore Galletti Mirko. (C.U. n. 35/2008.) Il reclamo proposto nei termini dalla S.S.D. F.C. Il Varco s.r.l avverso il provvedimento sopra indicato è volto ad ottenere una riduzione della sanzione comminata e una sua rideterminazione a giornate e non a tempo. Motiva la richiesta di riduzione con il ritenere il contatto fisico avuto dal calciatore con il D.G. un semplice tentativo di attirare l’attenzione dell’arbitro al fine di porre in discussione una decisione tecnica, senza causargli alcun danno fisico. Al contempo ritiene la determinazione della sanzione in giornate e non a tempo particolarmente punitiva, non consentendo al calciatore la possibilità di partecipare, non solo al campionato di categoria, ma altresì alle gare della Coppa Provinciale Contarini. L’esame degli atti ufficiali di gara, atto dovuto da questo giudice ex art. 35 C.G.S., preclude l’accoglimento del reclamo. Il preciso, dettagliato, supplemento allegato al rapporto di gara – debitamente sottoscritto – evidenzia che il comportamento del calciatore è stato ben diverso da come viene descritto dalla Società. Infatti, nell’urlare il proprio dissenso in ordine ad una pretesa errata posizione di fuori gioco, il calciatore ha offeso l’arbitro, come risulta dalla frase testualmente riportata sul rapporto di gara. Contemporaneamente lo afferrava per la maglia strattonandolo, leggermente, per due o tre volte. Veniva quindi allontanato dai compagni. A fine gara rivolgeva all’arbitro una frase indubbiamente irriguardosa. La decisione assunta dal G.S.T. è del tutto conforme alle risultanze degli atti e quindi pienamente fondata in punto di fatto In ordine alla entità della sanzione irrogata, si rileva che essa è congruamente commisurata al comportamento complessivamente tenuto dal calciatore (offese, leggero strattonamento della maglia, frase irriguardosa, necessità di essere allontanato dai compagni). In ordine a tutto ciò la C.D.T. ricorda che non compete ai calciatori contestare le decisioni tecniche del D.G., essendo consentito unicamente al capitano della squadra, nel corso della gara, chiedere all’Ufficiale di gara, in modo corretto e civile, spiegazioni in ordine alle decisioni assunte. Circa la determinazione della sanzione a tempo e non a giornate il Collegio rileva che il G.S.T. ha fatto buon uso di quanto disposto dalla lettera f) dell’art. 10 del C.G.S. e che dalle contestazioni svolte non si rileva alcun motivo per discostarsene. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.
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