COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 213 / Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo U.S. Settignanese Avverso Squalifica Per 4 Gg. Del Calciatore Zuzzi Massimiliano (C.U. N° 34 Del 2722008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
213 / Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo U.S. Settignanese Avverso Squalifica Per 4 Gg. Del
Calciatore Zuzzi Massimiliano (C.U. N° 34 Del 2722008)
Propone rituale reclamo l’U.S. Settignanese avverso la sanzione in oggetto comminata dal Giudice
Territoriale di Firenze con la seguente motivazione:”Espulso per somma di ammonizioni alla
notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G.. Sanzione aggravata perché capitano”.
La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione ritiene che le frasi offensive percepite dal
D.G. siano state pronunciate non dallo Zuzzi nei confronti dell’arbitro, ma da un compagno di
squadra all’indirizzo dello Zuzzi medesimo, reo di aver lasciato la squadra in inferiorità numerica
essendo stato espulso per doppia ammonizione per essersi tolto la maglia.
Giusta quindi la espulsione, ma eccessiva la sanzione.
La C.D. esaminati gli atti, decide di respingere il reclamo.
In assenza del supplemento di rapporto, che non è stato possibile acquisire stante la limitatezza
dei tempi, unica prova su cui basare la decisione è il rapporto alla luce delle argomentazioni in
reclamo.
Orbene, il rapporto descrive in modo chiaro ed esaustivo l’episodio e non possono esservi dubbi
circa le frasi pronunciate ed il soggetto (l’arbitro) a cui erano rivolte.
Non possono esservi dubbi altresì circa l’autore, indiscutibilmente il capitano espulso.
Si ricorda che il rapporto è fonte di prova privilegiata ed in assenza di elementi di dubbio fornisce
piena prova dei fatti posti a carico dei tesserati.
La sanzione è commisurata ai fatti contestati e va confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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