COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 223 Stagione sportiva 2007/08. Reclamo della A.S Sporting Sesto avverso esito gara Sporting Sesto – San Lorenzo del 09.03.2008. ( risultato 1 – 4 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 223 Stagione sportiva 2007/08. Reclamo della A.S Sporting Sesto avverso esito gara Sporting Sesto – San Lorenzo del 09.03.2008. ( risultato 1 – 4 ) Con reclamo tempestivamente inoltrato e formalmente corretto , la soc. Sporting Sesto chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 C.G.S . Sostiene la reclamante come alla gara abbia partecipato il calciatore Ibraliu Xhuli malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il Calciatore Ibraliu , con il C.U 35 (Delegazione di Firenze) del 05.03.2008 , veniva squalificato per una giornata per recidivita’ in ammonizioni La stessa doveva essere scontata nella prima gara utile successiva alla pubblicazione del provvedimento e quindi quella oggi oggetto di contestazione. Viceversa , il calciatore veniva impiegato fin dall’inizio schierato con il n° 4 dall’inizio e fino al 14° del secondo tempo , quando veniva sostituito. Questo fatto costituisce indubbia violazione regolamentare tanto da rendere inefficace il risultato conseguito sul campo che deve essere rideterminato secondo il disposto dell’art. 17 comma 5 lettera a) . P.Q.M. La C.D.T , accoglie il proposto reclamo ed in applicazione del disposto di cui all’art 17 comma 5 C.G.S , infligge la punizione sportiva della perdita della gara alla soc. San Lorenzo con il punteggio di 0/3 . Inoltre infligge al calciatore IBRALIU Xhuli una ulteriore giornata di squalifica , al sig. Ganucci Stefano , quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 27 Aprile 2008 e alla societa’ l’ammenda pari a 50,00 € . Dispone la restituzione della tassa versata.
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