COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 219/ stagione sportiva 2007/08 Gara Barga – Pol. S.Filippo (0-3) del 2/3/08. Campionato Giovanissimi Provinciali A. In C.U. n.34 del 6/3/08 D.P.Lucca

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 219/ stagione sportiva 2007/08 Gara Barga – Pol. S.Filippo (0-3) del 2/3/08. Campionato Giovanissimi Provinciali A. In C.U. n.34 del 6/3/08 D.P.Lucca Reclama la società Pol.S.Filippo avverso la squalifica dei calciatori: Corsi Matteo, tre gare, per condotta violenta nei confronti di un avversario; Davini Simone, sei gare, per condotta violenta nei confronti di un avversario, alla notifica offendeva il D.G. Sanzione aggravata perché capitano. Quanto al Corsi la società sostiene che, dopo avere commesso un fallo di gioco su un avversario, veniva a sua volta colpito dallo stesso, quindi si allontanava senza protestare. Quanto al Davini la società sostiene che in realtà non vi è stata attività violenta verso un avversario in quanto il proprio calciatore si è limitato a spostarlo per potere continuare il gioco. Alla notifica dell’espulsione, si è tolto la fascia di capitano ed ha effettivamente imprecato, ma verso se stesso. Per entrambi i tesserati viene chiesta una riduzione delle sanzioni. Il D.G. nel supplemento di rapporto chiarisce le situazioni confutando in maniera chiara e precisa le contestazioni mosse nel reclamo. La C.D.T rileva quanto segue. L’assunto dell’arbitro appare chiaro e preciso e la difesa dei tesserati poco credibile visto lo svolgersi dei fatti. Ottimale la graduazione delle sanzioni da parte del G.S. Di nessun pregio appare infine il riferimento da parte della società reclamante a situazioni avvenute in sede di sanzioni inflitte a calciatori professionisti. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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