COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 226 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Pol. S.Filippo avverso esito gara San Filippo – Folgor Marlia del 8.3.2008.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 41 del 27/3/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
226 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Pol. S.Filippo avverso esito
gara San Filippo – Folgor Marlia del 8.3.2008.
Con il reclamo indicato in epigrafe la Pol. San Filippo chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in
oggetto indicato avendo riscontrato come allo stesso avesse partecipato il calciatore Shaka Ornel
malgrado squalificato .
L’esame formale dell’atto di impugnazione preclude a questo collegio la possibilità di entrare nel
merito delle questioni prospettate. Si osserva a tal fine che , la prova dell’istituzione del
contraddittorio con la controparte (ricevuta della raccomandata inviata alla squadra avversaria),
non e’ contestuale al reclamo ma inviata dopo 2 giorni e solo quando questo Collegio l’aveva
richiesta determinando di conseguenza la inammissibilità del reclamo, così come previsto
dall’articolo 46, comma 5 il quale impone tale adempimento con imperativo di carattere categorico
(…”deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o
lettera equipollente…”) norma peraltro già riportata dal quinto comma dell’articolo 33 del C.G.S.
che, inoltre, ne prevede la espressa contestualità.
Poiché tutti i termini previsti dal C.G.S. sono dichiarati perentori” - ex art. 38, c.6- il reclamo, non
più sanabile, è inammissibile.
P.Q.M.
La C.D.T.T. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
COMU
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