COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 27/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO TRENTO CALCIO 1921 S.P.A. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA (RECTIUS INIBIZIONE) DELL’ALLENATORE MANICA STEFANO DI CUI AL C.U. N. 44 DI DATA 3.03.2008 (GARA VILLAZZANO – TRENTO CALCIO 1921 DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE DEL 09.03.2008)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 27/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO TRENTO CALCIO 1921 S.P.A. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
(RECTIUS INIBIZIONE) DELL’ALLENATORE MANICA STEFANO DI CUI AL C.U. N. 44 DI DATA 3.03.2008 (GARA VILLAZZANO – TRENTO CALCIO 1921 DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI
REGIONALE DEL 09.03.2008)
Il reclamo proposto è inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3, C.G.S.
Si ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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