COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 65 – Procura Federale – Deferimento del Signor Saviozzi Mirco, presidente dell’A.S.D. Albisole 1909 e dell’A.S.D. Albisole 1909 rispettivamente per violazione dell’art. 1 C.G.S. comma 1 (vecchio e nuovo C.G.S.) e per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 65 - Procura Federale - Deferimento del Signor Saviozzi Mirco, presidente dell'A.S.D. Albisole 1909 e dell'A.S.D. Albisole 1909 rispettivamente per violazione dell'art. 1 C.G.S. comma 1 (vecchio e nuovo C.G.S.) e per responsabilità diretta. Con atto del 15 febbraio 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Signor Saviozzi Mirco, presidente A.S.D. Albisole 1909 e la stessa società, per rispondere il primo della violazione dell’art. 1 C.G.S. (sia nel testo in vigore prima dell’1.7.2007 che quello in vigore da quella data) e l’A.S.D. Albisole 1909 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente. I fatti Secondo l’atto d’accusa, il presente deferimento trae origine da una denuncia presentata dalla società F.B.C. Veloce 1910 nella quale è affermato che l’allenatore Carlo Foglia, tesserato per detta società fino al 30.6.2007, e quindi successivamente per la società Albisole 1909, aveva partecipato ad una riunione tenuta dall’appena citata società in data 18 giugno 2007, alla quale sarebbero stati invitati quattro giovani calciatori tesserati per la stessa F.B.C. Veloce nelle persone di Preci Mario, Rossetti Stefano, Ducka Carlo e Cusan Manuel. La Procura Federale aveva accertato: • che il Signor Carlo Foglia era tesserato per la stagione sportiva 2006-2007 per la soc. F.B.C. Veloce 1910 in qualità di tecnico responsabile per la categoria “esordienti”; • che l’anzidetto Carlo Foglia aveva partecipato ad una riunione tenuta dalla società Albisole 1909 il 18 giugno 2007 al fine d’illustrare ai giovani calciatori ed alle loro famiglie i programmi della società per la successiva stagione sportiva; • che lo stesso tecnico Carlo Foglia, subito prima della riunione e quindi nella stessa giornata del 18 giugno 2007, s’era accordato con la società Albisole 1909 per far parte dello staff tecnico di tale società nella stagione sportiva 2007-2008; • che tutti i tesserati ascoltati ed i genitori dei calciatori hanno reso all’organo inquirente spontanee dichiarazioni dichiarando che la riunione del 18 giugno 2007 aveva quale fine quello di illustrare ai giovani calciatori ed alle loro famiglie i programmi della società per la stagione 2007-2008 per ottenerne il loro tesseramento; • che dalle dichiarazioni rilasciate dai genitori di Preci Mario e Cusan Manuel, nonché da quelle dei giovani atleti Rossetti Stefano e Ducka Claudio, risulta che tutti e quattro i calciatori della F.B.C. Veloce 1910 hanno partecipato alla riunione indetta dalla soc. Albisole 1909 per il 18 giugno 2007; • che la stessa soc. Albisole 1909, nella propria memoria difensiva consegnata al Collaboratore della Procura Federale, ha confermato l’indizione della riunione del 18 giugno 2007 e la partecipazione alla stessa di calciatori tesserati per altre società. Ritenuto che il comportamento posto in essere dal sig. Saviozzi Mirco, presidente della società Albisole 1919 costituisca violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. (sia nel testo vigente prima dell’1.7.2007 che in quello vigente da tale data), il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione lo stesso presidente e, per responsabilità diretta, l’A.S.D. Albisole 1909. Memorie Difensive Il Signor Saviozzi Mirco ha depositato nei termini, memoria difensiva, sostenendo l’infondatezza delle accuse e quindi chiedendo il totale proscioglimento da ogni addebito. Il dibattimento e le richieste della Procura Federale Si è svolto il 18 Marzo 2008 con la presenza delle parti deferite e del rappresentante della Procura Federale avv. Paolo Pronzato che ha sostenuto il principio di colpevolezza del signor Saviozzi Mirco e dell’A.S.D. Albisole 1909 per i quali ha richiesto per il primo, la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e per la società l’ammenda di € 500,00. Le conclusioni della C.D. Dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare ritiene pienamente provate le infrazioni contestate al signor Mirco Saviozzi ed all’A.S.D. Albisole 1909, il cui comportamento, costituisce grave violazione di quei principi di lealtà e probità sportiva posti in evidenza dal citato art. 1 comma 1 del C.G.S.. Questa Commissione non può non ribadire come frequentemente, in ambito giovanile, società o tesserati di poco scrupolo, hanno tentato di sottrarre o hanno addirittura sottratto, senza il preventivo consenso delle società d’appartenenza, giovani calciatori tesserati con vincolo annuale. Questo comportamento palesemente antisportivo costituisce grave violazione dell’art. 1 C.G.S. e va represso con sanzioni adeguate, che nel caso di specie sono quelle riportate nel dispositivo. Il dispositivo Per i motivi sopra esposti la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al Signor Saviozzi Mirco, presidente dell’A.S.D. Albisole 1909, la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e condanna l’A.S.D. Albisole 1909, responsabile diretta dell’infrazione, al pagamento dell’ammenda di € 250,00 (euro duecentocinquanta). Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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