COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 68 – Reclamo U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Lasagna Matteo per tre giornate. Gara Praese – Don Bosco del 23.2.2008 Campionato Prima Categoria. C .U. n. 48 del 28.2.2008

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 68 – Reclamo U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Lasagna Matteo per tre giornate. Gara Praese - Don Bosco del 23.2.2008 Campionato Prima Categoria. C .U. n. 48 del 28.2.2008 Letto il reclamo dell’U.S. Don Bosco con il quale s’impugna la squalifica del calciatore Lasagna Matteo per tre giornate, reo di comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro a fine gara, preso atto della rinuncia della società all’audizione in giudizio, letti gli atti ufficiali nei quali è riportato che l’anzidetto calciatore aveva incitato i compagni a non salutare il direttore di gara, ritenuta la squalifica inflitta in prime cure eccessiva in relazione al fatto, la Commissione Disciplinare delibera di ridurla da tre a due giornate. Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto va restituita.
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