COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 27/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 72 – Reclamo del Signor Bozzo Carlo, dirigente soc. Pro Recco avverso la propria inibizione fino al 2.4.2008. Gara Camogli-Pro Recco del 24.2.2008 Campionato Promozione. C.U. n. 48 del 28.2.2008.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 27/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Prot. n. 72 - Reclamo del Signor Bozzo Carlo, dirigente soc. Pro Recco avverso la propria inibizione fino al 2.4.2008. Gara Camogli-Pro Recco del 24.2.2008 Campionato Promozione.
C.U. n. 48 del 28.2.2008.
Alla propria inibizione fino al 2.4.2008 si è opposto, con rituale reclamo, il signor Carlo Bozzo, dirigente della soc. Pol. Pro Recco 1913, che l’arbitro aveva individuato come partecipante ad una rissa scatenatasi a fine gara fra giocatori e dirigenti di entrambe le società.
Sostiene il reclamante d’essere intervenuto nell’occasione solo per sedare gli animi affermando altresì d’aver raggiunto lo scopo, perciò chiede l’affrancamento dalla sanzione.
Preso atto della rinuncia all’audizione, la Commissione osserva che le suddette affermazioni non possono trovare ingresso nel giudizio d’appello, perché smentite dal resoconto di gara, nel quale l’arbitro riferisce di aver riconosciuto, tra i partecipanti alla rissa, il dirigente, tramite il documento presentato prima della gara, poiché, inizialmente, il Bozzo avrebbe dovuto svolgere la funzione di accompagnatore della squadra.
Il comportamento del Bozzo fu dunque quello riferito dall’arbitro e la sanzione, che tiene conto anche della sua irregolare presenza nella zona degli spogliatoi, appare equa e va confermata.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata in misura insufficiente e pone a carico del ricorrente l’integrazione della stessa.
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