COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°100 del 19/03/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 09/03/2008 ROSARNO – ACICATENA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°100 del 19/03/2008
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 09/03/2008 ROSARNO - ACICATENA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°96 del 12 32008;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S.
Rosarno con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara a causa di un errore
tecnico in cui sarebbe incorso l’Arbitro per non avere proceduto ad espellere il calciatore
n°18 dell’Acicatena Savonarola Giuseppe nonostante la doppia ammonizione a lui
comminata nel corso della gara., chiedendosi, per l’effetto, la ripetizione della stessa;
OSSERVA
- Il reclamo è fondato e va accolto. L’Arbitro della gara, ad integrazione del proprio
rapporto, ha inviato a questo Giudice Sportivo, un supplemento di referto confermando
l’errore tecnico in cui è incorso. Su questo precisa che: “ nel corso della gara il calciatore
n°18 dell’Acicatena ( Savonarola Giuseppe), era stato ammonito due volte senza essere
stato però espulso”;
- Considerato pertanto che ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dalle regole
5 e 12 del Gioco del calcio, l’Arbitro doveva provvedere ad espellere il calciatore
dell’Acicatena ,Savonarola Giuseppe, al 39° del secondo tempo allorquando gli
comminava la seconda ammonizione per essersi tolto la maglia di gioco a seguito della
realizzazione di una rete. In conseguenza di tale omissione, la gara non ha avuto un
regolare svolgimento e deve, pertanto, disporsene la ripetizione ai sensi dell’art.17
comma 4 lett.c) del CGS;
- Considerato, inoltre, che in conseguenza della seconda ammonizione, deve essere
comminata al calciatore Savonarola Giuseppe della società Acicatena, la squalifica per
doppia ammonizione ( per proteste nei confronti dell’Arbitro e per comportamento non
regolamentare);
- Inoltre deve essere depennata l’ammonizione assegnatagli con il CU 96 del 12.03.2008;
PQM
Delibera:
1) di accogliere il reclamo disponendo la ripetizione della gara per errore tecnico
dell’Arbitro trasmettendo gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza.;
2) di infliggere al calciatore Savonarola Giuseppe la squalifica per una gara effettiva per
doppia ammonizione (proteste nei confronti dell’Arbitro e comportamento non
regolamentare), e depennare l’ammonizione inflittagli con CU 96 del 12 marzo 2008;
3) di non addebitare la tassa reclamo.