COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S.D. SAN VITO 83 L.D.N. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE NARDONE NICOLA E L’AMMENDA DI € 200,00 IN RELAZIONE ALLA GARA MARINA CALCIO / SAN VITO 83 DISPUTATA L’1/3/08 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 45 del 6.3.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA A.S.D. SAN VITO 83 L.D.N. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE NARDONE NICOLA E L’AMMENDA DI € 200,00 IN RELAZIONE ALLA GARA MARINA CALCIO / SAN VITO 83 DISPUTATA L’1/3/08 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 45 del 6.3.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto la società San Vito 83 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per avere propri tesserati colpito con calci e spintoni tesserati avversari e per avere il calciatore Nardone Nicola colpito con un calcio ad una gamba un avversario, partecipando poi ad una rissa nel corso della quale colpiva tesserati avversari con calci e spintoni.
Ha dedotto l’appellante che il Nardone era stato prima colpito con colpo all’altezza del ventre e che i fatti descritti dal direttore di gara non erano, in realtà, avvenuti anche perché lo stesso era rientrato subito negli spogliatoi e nulla avrebbe potuto vedere di quanto accaduto.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta chiaramente dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, la sussistenza dei fatti addebitati sia ai sostenitori della società San Vito 83, che quelli addebitati al calciatore Nardone. Alcun riscontro, peraltro, è possibile rinvenire negli stessi atti delle tesi proposte dalla società appellante, con la conseguenza che, attesa la congruità e l’adeguatezza delle sanzioni inflitte, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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