COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA POL. MONTEVELINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE DI BERARDINO FERNANDO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTEVELINO/BAZZANO DISPUTATA IL 09.03.2008 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE A (C.U. n. 47 del 13.03.2008 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA POL. MONTEVELINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE DI BERARDINO FERNANDO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTEVELINO/BAZZANO DISPUTATA IL 09.03.2008 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE A (C.U. n. 47 del 13.03.2008 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società Pol. Montevelino ha impugnato la decisione di cui in epigrafe, adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Di Berardino Fernando per avere, in segno di protesta, spintonato leggermente l’arbitro senza causare conseguenze, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore si era limitato a poggiare le mani sul corpo dell’arbitro ma senza spingerlo.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta chiaramente dagli atti ufficiali che il Di Berardino ha spinto il direttore di gara all’altezza del petto in segno di protesta.
La sanzione inflitta risulta, peraltro, congrua ed adeguata con la conseguenza che l’appello deve essere respinto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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