COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 29/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DI ATZORI FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. RUGGIERO DI LAURIA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 4 DEL C.G.S. (N.RO REG. COMM. DISC. 29/07-08). SEDUTA DEL 15.03.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 29/3/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
6.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DI ATZORI FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. RUGGIERO DI LAURIA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 4 DEL C.G.S. (N.RO REG. COMM. DISC. 29/07-08). SEDUTA DEL 15.03.2008.
Con nota del 22 novembre 2007 ricevuta in data 30 novembre 2007 n. prot. 1334/767pf0607/SP/en, il Procuratore federale, deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare il sig. Atzori Franco e la soc. A.C. Ruggiero di Lauria, per violazione degli artt. 1 e 2 (oggi art. 4) C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38 comma 1 Reg. Settore Tecnico per aver fatto esercitare, attraverso l’artifizio del tesseramento quale dirigente, al sig. Valente Antonio le funzioni di allenatore e consentendo al sig. Malito Michele di assumere solo formalmente l’incarico di responsabile della squadra ed infine di aver permesso che la soc. A.C. Ruggiero di Lauria fosse allenata da soggetto privo di regolare tesseramento nella stagione sportiva 2006-2007.
Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 26.01.2008, il procedimento veniva successivamente rinviato al 16.02.2008 e al 15.03.2008 per legittimo impedimento di alcune parti. A detta ultima udienza presente l’avv. Michela Cossidente per la società A.C. Ruggiero di Lauria e per il Presidente della stessa, nonché il sostituto Procuratore Federale avv. Rocco Brienza, il procedimento veniva discusso.
Ascoltate la relazione e le richieste formulate dal Sostituto Procuratore il quale, ritenuta provata la violazione delle norme contestate, richiedeva per il sig. Atzori Franco la inibizione di 12 mesi, per la società A.C. Ruggiero Lauria l’ammenda di € 2.000. Ascoltata la difesa dei deferiti che, in via preliminare chiedeva l’acquisizione agli atti di copia della decisione della C.D. del Settore Tecnico n. 78 del 24.01.2008 che per i fatti di cui è procedimento stabiliva per il sig. Malito Michele l’assoluzione da qualsiasi addebito contestato e per Valente Michele la squalifica fino al 24.06.2008 e, nel merito, in via principale l’assoluzione da qualsiasi addebito del Presidente p.t. e della società, in subordine rapportare le sanzioni ad altre decisioni pronunciate in materia analoga.
Considerato che dall’istruttoria svolta dall’Ufficio indagini è emerso:
- che il sig. Valente Michele, allenatore professionista di II categoria, veniva tesserato in data 16.10.2006 dalla società ASD Pianella squadra partecipante al campionato di Eccellenza dell’Abruzzo, venendo inserito nelle distinte quale allenatore in 5 gare di campionato e che successivamente si dimetteva dall’incarico;
- che lo stesso Valente Michele veniva tesserato, nella stagione 2006-2007, dalla A.C. Ruggiero di Lauria come dirigente sedendo in panchina come accompagnatore ufficiale;
- che il Valente di fatto svolgeva le mansioni di allenatore della stessa società utilizzando quale prestanome il sig. Malito Michele (anche giocatore della società), circostanza questa confermata dai riscontri istruttori ed in particolare dalle dichiarazioni del Malito il quale, pur contestando ogni addebito, dichiarava al Collaboratore dell’Ufficio indagini che il Valente “…durante la settimana, in occasione degli allenamenti che svolge la squadra e durante le gare di campionato qualche volta ha collaborato nelle questioni tecniche e tattiche…”;
- che la società A.C. Ruggiero di Lauria dall’inizio della stagione e fino al 15.12.2006 è stata allenata da un soggetto non in regola con il tesseramento che veniva indicato formalmente sul foglio di censimento della società della stagione 2006-2007 e sulle distinte di gara;
Considerato che i fatti emersi, integrano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 del C.G.S. anche in relazione alla normativa in materia di tesseramento degli allenatori prevista dal Regolamento del Settore Tecnico, a carico del Presidente p.t Atzori Franco e della soc. A.C. Ruggiero di Lauria. In particolare il sig. Franco Atzori, firmatario dell’attestato di nomina del 19.12.2006, attraverso l’artificioso inserimento di Valente Antonio nel Comitato di Gestione della società e l’affidamento solo formale della squadra a Malito Michele, ha eluso i divieti e gli obblighi imposti dalle norme federali. A ciò vi è da aggiungere che la soc. A.C. Ruggiero di Lauria dall’inizio della stagione e fino al 15.12.2006 non ha affidato la squadra ad un tecnico abilitato ponendo in essere un’ulteriore violazione. Tenuto conto che secondo il disposto dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. la società A.C. Ruggiero di Lauria risponde a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della condotta posta in essere dal proprio Presidente.
Rilevato, infine, che anche la decisione della Commisione Disciplinare del Settore Tecnico, pur assolvendo Malito Michele per insufficienza di prove a suo carico, riteneva responsabile dell’addebito disciplinare contestato il sig.Valente Antonio che svolgeva nella stessa stagione sportiva doppia attività di allenatore e dirigente infliggendogli la sanzione di mesi 6 di squalifica.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Basilicata, Visti gli artt. 1, 2, 19 e 30 C.G.S., e artt. 35, 38 comma 1 Reg. sett. Tec.
INFLIGGE
• al sig. Atzori Franco l’inibizione a svolgere mansioni in ambito della F.I.G.C. per mesi 3 (tre) e alla società A.C. Ruggiero di Lauria l’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta);
ONERA
la Segreteria del C.R. Basilicata della comunicazione della presente decisione a tutte le parti a norma dell’art. 35 n. 4 del CGS.
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